Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
19.06.2012
 
Il diritto dell’Unione non osta alla normativa francese che vieta il rientro in Francia di cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno temporaneo, in assenza di un visto di ritorno
 
La Corte di giustizia europea si è espressa sul ricorso formulato dall'Associazione nazionale d'assistenza alle frontiere per gli stranieri di Parigi (ANAFE) nei confronti del Consiglio di Stato francese diretto all'annullamento di una circolare ministeriale del 21 settembre 2009 che vieta il rientro, in Francia, dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, titolari soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d'asilo, non in possesso di un visto di ritorno rilasciato dalle autorita' consolari.

La Corte rammenta in primo luogo che il possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro al cittadino di un paese terzo consente a quest’ultimo di entrare e di circolare nello spazio Schengen, di uscire da tale spazio e di rientrarvi senza dover ricorrere alla formalità del visto: secondo la Corte, il permesso di soggiorno temporaneo, rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, è espressamente escluso dalla nozione di permesso di soggiorno ai sensi del regolamento.

Inoltre, le norme che disciplinano il respingimento enunciate nel codice frontiere Schengen si applicano a qualunque cittadino di un paese terzo, che desideri entrare in uno Stato membro attraversando una frontiera esterna dello spazio Schengen. Pertanto, dal momento che tale regolamento ha abolito le verifiche sulle persone alle frontiere interne ed ha spostato i controlli doganali alle frontiere esterne di tale spazio, le disposizioni relative al respingimento alle frontiere esterne sono in linea di principio applicabili all’insieme dei movimenti transfrontalieri di persone, anche se l’ingresso attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen di uno Stato membro si effettui soltanto in vista di un soggiorno in quest’ultimo.

Ne risulta che il cittadino di un paese terzo che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda d’asilo, e che lascia il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non può rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio. Di conseguenza, qualora un tale cittadino si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, le autorità incaricate del controllo devono, in applicazione del regolamento, negargli l’ingresso nel territorio salvo si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali). Tali controlli devono altresì essere effettuati senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.

In secondo luogo, Il «visto di ritorno», seconod la Corte, costituisce un’autorizzazione nazionale che può essere rilasciata al cittadino di un paese terzo che non è in possesso né di un permesso di soggiorno, né di un visto, né di un visto con validità territoriale limitata ai sensi del codice dei visti, che gli consente di lasciare uno Stato membro per un determinato scopo per rientrarvi successivamente. Se le condizioni nazionali di ritorno non sono definite dal codice frontiere Schengen, risulta tuttavia da tale codice che il visto di ritorno deve autorizzare il cittadino di un paese terzo ad entrare a fini di transito nel territorio degli altri Stati membri, affinché possa raggiungere lo Stato membro che ha rilasciato detto visto di ritorno. Di conseguenza, il codice frontiere Schengen deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che rilascia al cittadino di un paese terzo un «visto di ritorno», non può limitare l’ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale.


Corte di Giustizia UE , sezione II, sentenza 14.06.2012 n° C-606/10

Le conclusioni dell'Avvocato generale

Il comunicato stampa della Corte di Giustizia UE