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Corte Costituzionale, ordinanza del 22 novembre 2011, n. 326, dd. del 2 dicembre 2011
 
La Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale Amministrativo del Piemonte che con tre ordinanze di identico tenore aveva sollevato - in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nella parte in cui, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 22, lettera v), della legge 15 luglio 2009, n. 94 estendeva ai minori affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e a quelli sottoposti a tutela la disciplina originariamente prevista per i soli minori «non accompagnati», in virtù della quale, per la conversione del titolo di soggiorno rilasciato per «minore età» in quello rilasciato per «lavoro subordinato», è necessario aver partecipato per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale. La Corte rileva primariamente che analoghe questioni sollevate dal medesimo TAR sono già state decise da questa Corte nel senso della manifesta inammissibilità perché il rimettente non aveva tenuto conto della diversa interpretazione formatasi nella giurisprudenza amministrativa, così omettendo di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione conforme a Costituzione (si veda l'ordinanza n. 222 del 2011). Inoltre è dirimente la circostanza che la norma oggetto di censura è stata modificata dalla lettera g-bis) del comma 1 dell’art. 3, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 e che con la nuova formulazione dell’art. 32 del d.lgs. 286/98 il legislatore ha ripristinato la distinzione tra minori stranieri «non accompagnati» e minori stranieri «comunque affidati», prevedendo solo per i primi, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, la necessità che siano ammessi a frequentare, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile. Tutto ciò premesso, la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione riguardo alla rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.
 
Presidente: Quaranta; Redattore: Napolitano