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08.05.2012
 
Cassazione - Permesso di soggiorno al familiare che convive con il minore straniero entro il 4° grado
 
Vige il divieto di espulsione per il parente straniero entro il quarto grado del cittadino italiano pur se questi minorenne . Lo ha nuovamente chiarito la Suprema Corte, rigettando un  ricorso del Ministero dell'Interno.

La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse conforme alla giurisprudenza più recente  (Cass., 23 settembre 2011 n. 19464), la quale, dopo avere dato atto che, nella fattispecie decisa, la volontà di mantenere rapporto di convivenza era stata manifestata sia dal minore che dai genitori dello stesso, ha ritenuto operante il divieto di cui all’art. 19 T.U.I. (in senso conforme cfr I, c.c. del 14 novembre 2011 su ricorso R.G. 3291/2010, in corso di pubblicazione, in relazione a minore di sette mesi di età).
"La dottrina ha evidenziato" - ricorda la Corte - " che la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, all’art. 12, introduce l’obbligo di tener conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di “fanciullo capace di discernimento” e “tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità” prevedendo, peraltro, che il minore possa essere ascoltato non solo direttamente, ma anche tramite di un rappresentante o di un organo appropriato, compatibilmente con le regole della legislazione nazionale”.
Nella concreta fattispecie di parente di nazionalità italiana dello straniero espulso aveva, all’epoca, quattro anni e la volontà di mantenere la convivenza con il parente entro al quarto grado è stata espressa da genitori del minore.
Ciò è quanto basta (rapporto di parentela entro al quarto grado e convivenza volontaria con il parente) per ritenere sussistente il divieto di cui all’art. 19 n. 2 lett. c) T.U.I., nel testo applicabile ratione temporis."