Con la sentenza n. 295/2012 depositata il 24 gennaio scorso, il Tribunale di Brindisi, sez. lavoro, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario, avverso il diniego dell’INPS a riconoscergli il diritto all’assegno sociale, prestazione spettante alle persone ultrasessantacinquenni residenti in Italia ed in condizione di disagio economico ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della legge 8.8.1995, n. 335. L’INPS aveva opposto la mancanza del requisito del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti introdotto dall’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000.
Per il giudice del lavoro di Brindisi, la norma citata facente riferimento al requisito del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato, alla luce delle sentenze con le quali la Corte Costituzionale l’ ha giudicata in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. .
Il giudice di Brindisi, in particolare, ricorda quanto affermato nella sentenza della Corte Cost. n. 187/2010 secondo cui non è ammissibile discriminare i cittadini stranieri legalmente soggiornanti nella fruizione di prestazioni volte a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza, in quanto tali prestazioni vengono per loro natura e finalità essenziali a soddisfare il godimento di diritti fondamentali della persona e come tali, spettanti a tutti.
Ne consegue che ogni distinzione fondata sulla nazionalità nell’accesso a prestazioni sociali aventi tali caratteristiche finirebbe per contrastare con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (Corte Cost., sentenze n. 306/2008, 11/2009, ordinanza n. 285/2009, sentenza n. 187/2010).
Anche la Corte di Cassazione recentemente ha espresso i medesimi principi, prima con la sentenza n. 14733/2011, depositata il 5 luglio 2011 (si veda in proposito al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1728&l=it ) e poi con la sentenza n. 4110 depositata il 14 marzo scorso (si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2101&l=it ).
Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Dario Belluccio, del Foro di Bari.