Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
22.03.2012
 
Tribunale di Perugia: Lo straniero disabile ha diritto all’assegno di invalidità dalla data della domanda e non dal rilascio del permesso UE per lungo soggiornanti
 

Il Tribunale di Perugia ha riconosciuto  ad un cittadino marocchino, regolarmente soggiornante in Italia dal 2001, invalido civile nella misura del 75%, il diritto a percepire  l'assegno mensile di invalidità, con decorrenza dal giorno della presentazione dell’istanza amministrativa anche se in quel momento egli era privo del  permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, motivo per il quale l’INPS aveva negato l’erogazione del beneficio, richiamandosi all’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000.
Successivamente al deposito del ricorso, il ricorrente aveva conseguito il permesso UE per lungo soggiornanti e l'INPS aveva erogato il beneficio richiesto, ma con decorrenza dalla data del  rilascio del permesso UE e non della domanda iniziale.

L'oggetto iniziale della domanda giudiziale venne quindi limitato al riconoscimento del diritto ai ratei arretrati dell'assegno,  affermandosi che non vi era assoluta cessazione materia del contendere, ma residuava un interesse ad agire per tali ratei. Il Giudice ha fatto riferimento alla nota giurisprudenza della  Corte Costituzionale che dalla sentenza n. 306 dd. 30.07.2008 fino alle sent. n. 187/2010  e n. 11/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma citata della legge finanziaria 2001 e ha pertanto riconosciuto allo straniero ricorrente il diritto ai detti ratei arretrati. Nelle citate sentenze, il giudice delle leggi  ha infatti sottolineato come  le prestazioni di assistenza sociale destinate alle persone disabili rientrano nella tutela del diritto  alla salute, inteso come diritto ai rimedi possibili alle menomazioni prodotte dalla disabilità; diritto alla salute che, in quanto diritto fondamentale, deve spettare a tutti, senza distinzioni fondate sulla nazionalità, con questo vietandosi ogni forma di discriminazione nei confronti degli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Questo tanto più dopo la ratifica ed entrata in vigore nel nostro paese della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, che fa espressamente riferimento al principio di non discriminazione. Ugualmente, si tratta di prestazioni volte ad assicurare alle persone un sostentamento minimo, ovverosia ad assicurarne quanto minimamente necessario per la sopravvivenza e dunque non si possono ammettere per esse una distinzione fondata sulla nazionalità, che finirebbe per contrastare con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Tali argomenti sono stati di recente riaffermati anche dalla  giurisprudenza di Cassazione (Corte di Cassazione, VI sez. civ., sentenza n. 4110 dd. 14.03.2012; sentenza n. 14733/2011, depositata il 5 luglio 2011) [in proposito si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2101&l=it ).

 Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Francesco Di Pietro, del  Foro di Perugia.