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19.03.2012
 
Tribunale di Trieste: Illegittima l'esclusione degli infermieri extracomunitari dai concorsi pubblici
 
ll giudice del lavoro del Tribunale di Trieste, con decreto dd. 17 marzo 2012, ordina all’Azienda Sanitaria locale di ammettere alle prove del  concorso pubblico per infermieri tre cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE che  ne erano stati esclusi per mancanza del permesso di soggiorno di lungo periodo.

L’Azienda Sanitaria triestina non aveva tenuto conto che le precedenti ordinanze del Tribunale di Trieste riferite alla medesima procedura concorsuale e datate 1 luglio e 22 luglio 2011 consideravano sufficiente il possesso del permesso di soggiorno per infermieri stranieri ex art. 27.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Trieste ha accolto la richiesta di un provvedimento d’urgenza proposto da tre infermieri professionali di nazionalità serba che si erano visti escludere dall’Azienda Sanitaria triestina dal   concorso pubblico  per l’assunzione di 31 infermieri professionali, le cui prove concorsuali si terranno a partire dal 29 marzo prossimo. Le ragioni dell’esclusione sono da ricercare nel mancato possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, considerato necessario dall’Azienda Sanitaria per poter godere dell’equiparazione con i cittadini italiani e comunitari  per l’accesso al pubblico impiego.

Il legale  dei ricorrenti, messo a disposizione dalla locale sezione dell’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), cui i tre infermieri professionali stranieri si erano rivolti, ha presentato richiesta al Tribunale per l’emanazione di  un provvedimento d’urgenza, facendo notare che le precedenti ordinanze del Tribunale di Trieste dd. 01 luglio e 22 luglio scorso, riferite alla medesima procedura concorsuale indetta dall’Azienda Sanitaria triestina, già ordinavano a quest’ultima di ammettere al concorso gli infermieri extracomunitari che ne avevano fatto richiesta, senza distinguere tra quelli in possesso del permesso di soggiorno ex art. 27 del T.U. immigrazione e quelli in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. Questo in quanto l’art. 27 del T.U. immigrazione riferito al permesso di soggiorno per lavoro infermieristico, già prevede nelle sue norme di attuazione una clausola di equiparazione con i cittadini italiani e comunitari nell’accesso ai rapporti di pubblico impiego nei ruoli infermieristici.

In data 5 marzo, l’Azienda Sanitaria Trieste aveva emanato invece una delibera dirigenziale con la quale aveva disposto l’ammissione al concorso pubblico dei soli infermieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo (ad es. i coniugi di cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea), escludendo quindi 22 infermieri extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno per lavoro infermieristico ex art. 27.

Così facendo, l’Azienda Sanitaria triestina non ha ottemperato integralmente all’ordine impartito dai giudici con le ordinanze del luglio scorso perpetuando nuovamente la discriminazione nei confronti degli infermieri extracomunitari.

Il giudice del lavoro di Trieste ha fissato udienza per la discussione del merito del ricorso il giorno 29 marzo.

L’ASGI dunque esprime piena soddisfazione per la decisione del giudice e confida che tale vicenda giudiziaria consentirà in futuro ad evitare ogni discriminazione nei confronti degli infermieri extracomunitari nelle procedure concorsuali e per la selezione del personale da parte dell’Azienda Sanitaria ed Ospedaliera triestina e delle  Aziende per i Servizi alla Persona della Provincia di Trieste e non solo.

Per il testo integrale delle ordinanze del  Tribunale di Trieste dd. 1 luglio e 22 luglio 2011, si rimanda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1831&l=it

 


Nota informativa di background.

Con bando pubblicato sul BUR Regione FVG n. 14 dd. 06.04.2011, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1- Triestina indiceva un concorso pubblico per n. 31 posti di collaboratore professionale sanitario – INFERMIERE (Cat. “D” del ruolo sanitario – (doc. 1), con scadenza 09.06.2011.

Tra i requisiti di accesso previsti dal bando vi era quello della “cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea”. Il bando, peraltro, non precisava specificatamente “le leggi vigenti” in forza delle quali si potessero stabilire dette equiparazioni, né se in esse venissero ricomprese anche quelle espressamente previste per i cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione Europea (quali quella contemplata dall’art. 27 del T.U. immigrazione e relative norme applicative).

In data 06.06.2011, sollecitata dall'ASGI, l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), quale  Autorità Nazionale Anti-Discriminazioni costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, emetteva un parere  con il quale si rilevava  la natura discriminatoria del citato Bando di Concorso e si  invitava l’Azienda per i Servizi Sanitari Triestina ad ammettere al concorso gli infermieri di cittadinanza extracomunitaria che ne avevano fatto richiesta, equiparandoli ai cittadini italiani o di Paesi membri dell’Unione europea Sulla questione si pronunciava anche il Tribunale di Trieste richiesto, ex art. 44 T.U. immigrazione, da altra concorrente extracomunitaria discriminata dal citato Bando. Con ordinanza dd. 01.07.2011, il Giudice accoglieva il ricorso, ed imponeva all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1-Triestina di rimuovere gli effetti - anche collettivi - della discriminazione. Nel dispositivo dell’ordinanza il Giudice, nell’affermare il carattere discriminatorio della condotta dell’Azienda Sanitaria, per avere previsto il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, ordinava la cessazione del medesimo, al fine di consentire agli stranieri privi di cittadinanza italiana o comunitaria, ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, di partecipare al concorso. La decisione del giudice di primo grado veniva integralmente confermata dal Tribunale di Trieste, in composizione collegiale, con ordinanza dd. 22.07.2011 .

Ciò nonostante, i ricorrenti, cittadini della Repubblica di Serbia legalmente soggiornanti a Trieste per motivi di lavoro infermieristico ex art. 27 c. 1 lett. r bis del T.U. immigrazione, venivano esclusi dal concorso.

In data 05.03.2012, infatti, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina  adottava la determinazione dirigenziale n. 154, con la quale veniva disposta l’esclusione dal concorso di 22 candidati di cittadinanza extracomunitaria, tra cui i ricorrenti.

La causa dell’esclusione, secondo l’Azienda, era da ricondurre alla circostanza che i candidati, pur essendo regolarmente titolari di permesso di soggiorno in Italia ai sensi dell’art. 27 c. 1 lett. r bis del d.lgs. n. 286/98, non risultavano in possesso del “permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti”, ex art. 9 del d.lgs. n. 286/98 (introdotto per effetto dell’attuazione della direttiva n. 109/2003), cui veniva assimilata anche la “carta di soggiorno per familiari di cittadini italiani o comunitari ex art. 10 del d.lgs. n. 3/2007 (attuativo della direttiva n. 2004/38 – cfr. pag. 4 e punto 1 pag. 9 doc. 8).

In data 9 marzo veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il diario delle prove di esame del concorso, con l'indizione della prova scritta per il giorno 29 marzo 2012.