Il 10 marzo 2012 è entrato in vigore il
D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 -
Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato - a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (pubblicato nella G.U. dell'11 novembre 2011, n. 263).
Il 3 marzo 2012, con
circolare congiunta del Ministro dell'Interno e del Ministro per la Cooperazione e integrazione, contenente le linee d'indirizzo per l'applicazione dello stesso regolamento, viene
colmata una lacuna attraverso il richiamo alla norma di legge che
salva dalla revoca del permesso per inadempimento dell'accordo, e dal conseguente allontanamento, gli stranieri che rientrino nelle categorie "protette" dal diritto dell'Unione europea. Si tratta dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari o per motivi familiari, del titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, e dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Per queste categorie, i ministri competenti invitano le prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo. Vige però, anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso. La circolare segnala come il materiale didattico sia stato preparato in diciannove lingue diverse.
Con la
circolare del Ministero dell'interno 5 marzo 2012 si forniscono ulteriori indicazioni operative: si chiarisce quando, per sottoscrivere l'accordo, lo straniero debba recarsi presso lo Sportello unico e i casi in cui la richiesta del permesso debba essere presentata direttamente presso la Questura (permesso per asilo, integrazione minore, minore età, motivi familiari ex art. 19 T.U., motivi umanitari e apolidia).
La
circolare del 7 marzo 2012 riassume l'iter determinato dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni .