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15.03.2012
 
Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato
 
Il 10 marzo 2012 è entrato in vigore il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra  lo straniero e lo Stato - a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo  unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme  sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998, n. 286 (pubblicato nella G.U. dell'11 novembre 2011, n. 263).

Il 3 marzo 2012, con circolare congiunta del Ministro dell'Interno e del  Ministro per la Cooperazione e integrazione, contenente le linee d'indirizzo  per l'applicazione dello stesso regolamento, viene colmata una lacuna attraverso il richiamo alla norma di legge che salva dalla revoca del  permesso per inadempimento dell'accordo, e dal conseguente allontanamento,  gli stranieri che rientrino nelle categorie "protette" dal diritto  dell'Unione europea. Si tratta dello straniero titolare di permesso di  soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi umanitari o per motivi familiari, del titolare di permesso di  soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, e dello straniero  titolare di altro permesso di soggiorno che abbia esercitato il diritto al  ricongiungimento familiare.
Per queste categorie, i ministri competenti  invitano le prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento  dell'accordo. Vige però, anche per queste categorie, l'onere della  sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso. La circolare  segnala come il materiale didattico sia stato preparato in diciannove lingue diverse.

Con la circolare del Ministero dell'interno 5 marzo 2012 si  forniscono ulteriori indicazioni operative: si chiarisce quando, per  sottoscrivere l'accordo, lo straniero debba recarsi presso lo Sportello unico  e i casi in cui la richiesta del permesso debba essere presentata  direttamente presso la Questura (permesso per asilo, integrazione minore,  minore età, motivi familiari ex art. 19 T.U., motivi umanitari e  apolidia).

La circolare del 7 marzo 2012 riassume l'iter determinato dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni .