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05.03.2012
 
Unità familiare e superiore interesse del minore
 
Un cittadino sudamericano sposato con una cittadina italiana, separato consensualmente dalla medesima ma non ancora divorziato, padre di un bambino di 8 anni, chiede alla Questura il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
La Questura rigetta l’istanza ritenendo il cittadino straniero persona pericolosa ai sensi della Legge 1423/56 e prevalente l’interesse statale alla sicurezza e all’ordine pubblico essendo il medesimo gravato da numerose condanne tra cui spaccio di stupefacenti, ricettazione, resistenza a p.u.
Ricorre avverso detto diniego il cittadino straniero invocando il superiore interesse del minore a mantenere un rapporto affettivo e di assistenza morale e materiale con il padre, richiamando all’uopo ex plurimis Cassazione, Sezione Unite, 25.10.2010 n. 21799 e Corte Costituzionale 376/2000 nonché le specifiche norme del D.Lgs. 286/98 (T.U.Imm.) poste a presidio del diritto all’unità familiare (art. 5 comma 5 e 6, artt. 28, 29, 30, 31).
Con la decisione quivi in commento del 23.02.2012 il Tribunale di Forlì ha accolto il ricorso affermando l’unità familiare come un diritto soggettivo a seguito del recepimento della Direttiva 2003/86/CE del 22.09.2003 da parte del D.Lgs. 5/2007 e sottolineando l’obbligo di un’istruttoria in termini di attualità e concretezza che tenga conto di tutti i profili lumeggiati dalla norma.
Infatti, l’art. 5 comma 5 e 5 bis T.U. impone, alla Questura di valutare a) natura ed effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato – b) esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine – c) durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, escludendo qualunque automatismo ostativo al rinnovo in presenza di condanne penali.
Il Tribunale ha dunque operato un bilanciamento in termini di concretezza (aderenza alla fattispecie particolare per cui è causa) ed attualità (tempus commissi delicti, risalenza nel tempo delle condanne, longa diuturnitas del soggiorno) tra le esigenze di sicurezza ed ordine pubblico sottese ai precedenti penali contestati e le esigenze di tutela del minore, ritenute prevalenti.
Si sottolinea l’importanza delle norme sovranazionali (Direttiva 2003/86/CE del 22.09.2003) ed internazionali (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989) conosciute ed applicate dal Giudice per irrobustire gli argini giuridici posti a presidio del principio fondamentale del “superiore interesse del minore”.
Nota a cura dell'avv. Andrea Maestri - Ravenna