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02.03.2012
 
Tribunale di Brescia: Discriminatoria l’ordinanza del Comune di Verolanuova sull’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri
 

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza dd. 24 febbraio scorso, ha accertato il carattere discriminatorio dell’ordinanza  con la quale il  Comune di Verolanuova (prov. di Brescia) aveva imposto ai cittadini extracomunitari il requisito del possesso della carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti), nonché la dimostrazione  di un reddito minimo e del possesso del passaporto con regolare visto di ingresso, ai fini dell’iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente.

Sebbene il Comune di Verolanuova abbia revocato in autotutela l’ordinanza, successivamente al ricorso anti-discriminazione promosso dalla Fondazione  Guido Piccini per i Diritti dell’Uomo ONLUS, il Tribunale di Brescia ha ritenuto che non sia venuto meno l’interesse della parte ricorrente all’accertamento della natura discriminatoria dell’atto; accertamento, peraltro necessario anche ai fini della rifusione delle spese processuali secondo il principio della “soccombenza virtuale”. Pertanto, il giudice di Brescia si è espresso  per l’accertamento del carattere discriminatorio dell’atto amministrativo comunale, in quanto  imponeva al cittadino extracomunitario la soddisfazione di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il cittadino italiano ai fini dell’iscrizione anagrafica, vincolandola a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Il Comune di Verolanuova è stato dunque condannato al pagamento delle spese processuali nella misura di 3,700 euro. Ancora una volta, dunque, viene evidenziato come le politiche discriminatorie promosse da talune  amministrazioni comunali, oltrechè odiose e contrarie ai fondamentali principi di legalità,  finiscono per arrecare un danno economico alla collettività.