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27.02.2012
 
Protezione umanitaria - Incompetenza della Questura nel decidere sulla sussistenza
 
La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in esame, ha preliminarmente ribadito, alla stregua dei principi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sent. N. 11535/2009), l’incompetenza della Questura nel decidere la sussistenza dei motivi umanitari, una volta intervenuta una decisione positiva della competente Commissione Nazionale per il diritto di asilo, dovendosi limitare, invece, a verificare “i requisiti ulteriori per il rilascio del permesso di soggiorno”, ed in particolare l’insussistenza delle circostanze menzionate dall’art. 4, comma 3 del D. Lgs. 286/98 (essere una minaccia per l’ordine pubblico o avere riportato condanna penale per uno dei reati previsti dall’art. 380, comma 1 e 2, del codice di procedura penale, o per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, come disposto dall’art 4, comma 3, del D. Lgs. 286/98).
Ciò posto, la Corte di Appello ha statuito che “in mancanza di elementi di giudizio dimostrativi di un’attività di prostituzione esercitata con modalità oggettivamente scandalose, o con un consapevole inserimento in un contesto di sfruttamento criminale …, ancorchè contrastante con la morale col pubblico decoro , non costituisce, di per sé sola, una minaccia all’ordine pubblico”.

Commento a cura dell'avv. Gaetano Pasqualino.