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23.02.2012
 
Protezione e persecuzione per motivi religiosi
 
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di un cittadino del Ghana a cui era stato rigettata la richesta di riconoscimento di rifugiato non ritenendo conforme al dettato normativo le motivazioni della Corte d’appello .

Il Giudice aveva ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto recarsi a vivere in un’altra regione del paese senza incorrere in rischi per la persecuzione religiosa di cui era oggetto.
Quest ‘ultima motivazione non puo' essere accettata in quanto prevista dall’articolo 8 della direttiva 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta perché, nel caso dell’Italia, tale articolo non è stato recepito nel decreto legislativo n. 251 del 2007 .
Ciò significa che quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento e non costituisce dunque un criterio applicabile al caso di specie.Conseguentemente la Corte d’appello non poteva avvalersi di tale criterio, che prende in considerazione la possibilità del richiedente lo status di rifugiato di trasferirsi in altra regione del proprio paese, per escludere la possibilità di riconoscere lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria o altre fanne di protezione ave fossero esistenti i requisiti per qualcuno dei detti riconoscimenti.