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23.02.2012
 
Il Governo impugna dinanzi alla Corte Costituzionale la norma regionale del Trentino Alto-Adige sull’assegno familiare
 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 febbraio scorso, ai sensi dell’art. 127 Cost., ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, la legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 8/2011 dd. 14.12.2011, per l’asserita illegittimità costituzionale della norma in essa contenuta sui requisiti di accesso al beneficio dell’assegno regionale familiare, che opera una distinzione tra cittadini italiani per i quali è richiesta la sola residenza nella regione Trentino Alto Adige e cittadini stranieri extracomunitari per i quali è richiesto, invece, il possesso della residenza in regione da almeno cinque anni.  Secondo il Governo, tale previsione viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Il Governo richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ed in particolare,  la sentenza n. 40 del 9 febbraio 2011 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione  Friuli-Venezia Giulia, laddove prevedeva il diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali esclusivamente ai cittadini comunitari residenti in Regione da almeno trentasei mesi. La Consulta ha inoltre affermato che tale norma è illegittima perché contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto l'esclusione dei cittadini extracomunitari fondata sull'esclusivo criterio della nazionalità, così come dei cittadini comunitari e italiani fondata sul criterio dell'anzianità di residenza, crea delle distinzioni arbitrarie in relazione alla natura e agli scopi dei benefici sociali previsti, volti ad affrontare situazioni di bisogno e di disagio riferibili alla persona in quanto tale. Proprio, dunque, la natura e le funzioni dei benefici sociali interessati dalla normativa discriminatoria, fa sì che non possono essere tollerate distinzioni fondate sulla cittadinanza o su particolari tipologie di residenza, nel momento in cui l'applicazione di tali requisiti finirebbe proprio per escludere i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio dal sistema di prestazioni e di servizi che deve, invece, perseguire finalità eminentemente sociali e di integrazione. Con particolare riferimento alla attribuzione delle prestazioni assistenziali alle persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, il Governo ricorda nell’impugnativa come  la Corte Costituzionale abbia inoltre precisato, con la sentenza n. 61 del 2011, che: «una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» ed abbia inoltre aggiunto, circa l' individuazione delle condizioni per la fruizione delle prestazioni, che : "la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente opposto a quello indicato da questa Corte, i cui ripetuti interventi (n. d. r. sentenze n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008) sono venuti ad assumere incidenza generale ed immanente nel sistema di attribuzione delle relative provvidenze”.

Soddisfazione per l’impugnativa da parte del Governo è stata espressa dalla sez. regionale del Trentino Alto-Adige dell’ASGI, che non aveva mancato in passato di sottolineare i profili discriminatori di talune normative regionali sul welfare.

Il testo dell’impugnativa è reperibile sul sito web del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri: http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7439&Start=0