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21.02.2012
 
Il Governo impugna dinanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale della Calabria sul sostegno alle persone non autosufficienti
 

Con delibera del  Consiglio dei Ministri del 14 febbraio scorso, il Governo ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale la legge della Regione Calabria n. 44 dd. 20.12.2011 (B.U.R. n. 23 dd. 22.12.2011) recante “Norme per il sostegno di persone non autosufficienti – Fondo per la non autosufficienza” per violazione del principio costituzionale di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

L’art. 2 c. 3 della legge regionale calabra individua, infatti, quali beneficiari degli interventi volti alla tutela e al sostegno delle persone non autosufficienti, i soli cittadini di Stati membri dell’Unione europea o gli extracomunitari titolari di carta di soggiorno regolarmente soggiornanti nella Regione Calabria. Secondo il Governo, tale norme eccede dalla competenza legislativa spettante alle Regioni, in quanto esclude indebitamente dai benefici sociali in oggetto i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio della Regione Calabria sprovvisti di carta di soggiorno ( o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti), ma titolari del permesso di soggiorno della durata di almeno un anno ai sensi dell’art. 41 del T.U. imm. (d.lgs. n. 286/98). Quest'ultimi,  in virtù di tale disposizione, sono   equiparato ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.

Secondo il  Governo, la  previsione  della Regione  Calabria viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto - analogamente all'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006 (come modificato dall'art. 9, commi 51, 52, e 53 della l.r. n. 24 del 2009) recentemente giudicato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (quale il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo",) e gli altri particolari requisiti ( consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di soggiorno in grado di escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale. Nella citata sentenza n. 40 del 2011 la Corte Costituzionale infatti conclude affermando che "tali discriminazioni contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)". Con particolare riferimento alla attribuzione delle prestazioni assistenziali alle persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale la Corte Costituzionale ha inoltre precisato, con la sentenza n. 61 del 2011, che: «una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» ed ha inoltre aggiunto, circa l' individuazione delle condizioni per la fruizione delle prestazioni, che : "la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente opposto a quello indicato da questa Corte, i cui ripetuti interventi (n. d. r. sentenze n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008) sono venuti ad assumere incidenza generale ed immanente nel sistema di attribuzione delle relative provvidenze". Inoltre, il Governo sottolinea come l'art. 11  della legislazione calabra indichi quale principale fonte di finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'art. 10 della legge in esame, i trasferimenti di risorse economiche dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all'art. 20 della legge 328 del 2000. Al riguardo, il Governo rileva che, nell'ambito del complesso procedimento di attuazione del federalismo fiscale, che è stato delegato al Governo dalla legge n. 42 del 5 maggio 2009, l'art. 14, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito in legge n. 122 del 2010), concernente il patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali, ha effettuato consistenti riduzioni per gli anni 2012 e 2013 alle risorse statali afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, rendendo di conseguenza indisponibili eventuali trasferimenti di risorse alle Regioni a statuto ordinario. Tale circostanza rende pertanto gli interventi sociali disposti dalla legge in esame privi di copertura finanziaria in violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. Per tali motivi si ritiene che le disposizioni regionali indicate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127, Cost.

Il testo integrale dell'impugnativa del Governo della legge regionale della Calabria dinanzi alla  Corte  Costituzionale può essere scaricato dal sito web: http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7447&Start=0