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30.01.2012
 
Tribunale di Firenze: Discriminatoria l’esclusione dei cittadini extracomunitari dal Bando indetto dal Ministero per i Beni Culturali per la selezione di personale appartenente alle “categorie protette”
 
Accogliendo il ricorso proposto da una cittadina albanese e dall’ASGI, con sentenza  depositata il  27 gennaio 2012, il giudice del lavoro del Tribunale di Firenze ha dichiarato il carattere discriminatorio dell’Avviso di selezione indetto dal Ministero per i Beni Culturali in data 4 maggio  2011 per l’assunzione di personale appartenente alle “categorie protette” (soggetti disabili), per aver previsto tra i requisiti di partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria, escludendo così i candidati extracomunitari.
Secondo il giudice del lavoro di Firenze, il Ministero per i Beni Culturali ha errato nel ritenere tuttora vigente la clausola di cittadinanza italiana per l’accesso ai rapporti di pubblico impiego di cui  al d.P.R. n. 487/94 (emendata dall’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 con riferimento ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea). Tale clausola sarebbe stata, infatti, implicitamente abrogata dal T.U. immigrazione e specificatamente dall’art. 2 del d.lgs. n. 286/98, che ha affermato la piena equiparazione tra cittadini italiani/comunitari e cittadini extracomunitari in ambito lavorativo, anche in attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata in Italia con legge n. 158/1981. Il giudice del lavoro di Firenze ha fatto riferimento anche alla sentenza della Corte Costituzionale n. 454/1998 che ha riconosciuto ai lavoratori extracomunitari dotati di permesso di soggiorno lo stesso identico trattamento garantito ai cittadini italiani per quanto concerne il diritto ad essere iscritti nell’elenco relativo al collocamento obbligatorio. Ugualmente il giudice del lavoro di Firenze si è richiamato alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 139/2011 che avrebbe preso atto  dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, nel senso che esso non precluderebbe l’accesso ai posti pubblici da parte dei cittadini extracomunitari, come più volte affermato del resto  dalla giurisprudenza di merito.
Il giudice del lavoro di Firenze ha ordinato dunque al Ministero di ammettere alla selezione la cittadina albanese ricorrente.
Meno convincente la parte della sentenza con la quale  il giudice del lavoro di Firenze ha sostanzialmente rigettato la richiesta avanzata dal legale dell’ASGI  di rimuovere gli effetti collettivi dell’avviso di selezione discriminatorio, ordinando la modifica dell’avviso di selezione, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, onde consentire ai disabili di cittadinanza extracomunitaria di potervi partecipare . La motivazione del rigetto da parte del giudice di Firenze al riguardo appare molto sommaria, limitandosi  ad sottolineare un carattere  asseritamene tardivo del ricorso - depositato il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, mentre il bando era stato già indetto cinque mesi prima, così come il fatto che il bando comunque prevedeva l’ammissione “con riserva” dei candidati sprovvisti dei requisiti di ammissione.
Al  riguardo, la sentenza del giudice del lavoro sembra ignorare quel filone di giurisprudenza, maturato sulla scia della sentenza della Corte di Giustizia nel caso Feryn (sentenza 10.07.2008, causa C- 54/07), per cui anche l’annuncio di una selezione di personale fondata su criteri discriminatori costituisce una discriminazione proibita se  appare idonea, anche solo  in via potenziale,  a creare  un effetto pregiudizievole nei confronti della popolazione interessata,  dissuadendo fortemente i membri del gruppo collettivamente discriminato  dall' avanzare la richiesta di accedere o avvalersi dell’opportunità offerta (ad es. Tribunale di Milano, ord. 20.07.2009 e Trib. Milano, ord. 02.05.2011). In altre parole, il fatto che l’avviso di selezione contenesse una clausola di ammissione “con riserva”  dei candidati sprovvisti dei requisiti di ammissione non poteva certo compensare l’indubbio effetto dissuasivo a presentare domanda di ammissione operato nei confronti dei potenziali candidati extracomunitari  dalla condizione di cittadinanza italiana o comunitaria prevista tra i requisiti di ammissione. In tal senso, dunque, la portata effettiva del rimedio alle discriminazioni  richiesta dal diritto europeo (direttiva n. 2000/43) avrebbe dunque suggerito l’accoglimento della richiesta avanzata dai ricorrenti di rimozione degli effetti collettivi della discriminazione mediante la modifica del bando e la riapertura dei termini.

L’azione giudiziaria è stata  promossa  nell’ambito del progetto dell’Antenna territoriale anti-discriminazioni ASGI di Firenze  con il sostegno finanziario della Open Society Foundation.

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Daniela Consoli del Foro di Firenze.