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20.01.2012
 
Tribunale di Vicenza: Confermato il carattere discriminatorio delle delibere del Comune di Montecchio M. sull’ idoneità abitativa degli alloggi in uso agli stranieri
 
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, con ordinanza n. 87/2012 dd. 12.12.2012, ha respinto il reclamo inoltrato dal Comune di Montecchio Maggiore (Vicenza) contro l’ordinanza del giudice di prime cure dd. 31 maggio 2011 che aveva accolto il ricorso/azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 d.lgs. n. 286/98  inoltrata da sei cittadini stranieri nonché da CGIL-CISL-UIL Vicenza, con il sostegno dei legali dell'ASGI, contro le delibere del Comune (n. 233 dd. 6 luglio 2009 e n. 347 dd. 8 dicembre  2009) con le quali erano stati rivisti i parametri utilizzati per il  rilascio del certificato di idoneità abitativa ai cittadini stranieri e i medesimi parametri erano stati resi uniformi ai fini  della presentazione delle istanze di ricongiungimento familiare, di rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e di stipula del "contratto di soggiorno" richiesto in sede di avvio di un'attività di lavoro subordinato. Le delibere comunali avevano innalzato sensibilmente tali parametri rispetto ai dimensionamenti minimi degli alloggi  previsti dal noto Decreto Ministero della Sanità 05 luglio 1975, che la circolare del Ministero dell'Interno n. 7170 dd. 18 novembre 2009 ha adottato quali criteri di riferimento ai fini della procedura di ricongiungimento familiare.
La delibera n. 347/2009 del Comune di Montecchio Maggiore aveva inoltre arbitrariamente esteso l'applicazione dei criteri relativi al certificato di idoneità abitativa alle disposizioni in materia di dichiarazione di ospitalità degli stranieri di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 286/98, disponendo il divieto di ospitare alcun soggetto straniero allorchè il numero delle persone presenti nell'abitazione sarebbe divenuto superiore a quello indicato nel certificato di idoneità dell'alloggio.
Successivamente all'emanazione dell'ordinanza, l'Amministrazione comunale aveva disposto una serie di controlli a tappeto, effettuati di sera o di primo mattino, con il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine, su circa 200 persone straniere all'interno dei loro appartamenti, al fine ufficialmente di rilevare situazioni di sovraffollamento e commutare dunque  sanzioni amministrative  da 50 a 320 euro.
Respingendo il reclamo dell’Amministrazione comunale del Vicentino, il Tribunale di Vicenza ha confermato il carattere discriminatorio delle delibere comunali , in quanto con tutta evidenza esse miravano a rendere più gravoso per gli stranieri  l’accesso all’abitazione, quale bene tutelato anche da norme di rango costituzionale. In sostanza, il collegio giudicante di Vicenza ha riconosciuto la fondatezza del ragionamento del giudice di prime cure per il quale  le delibere comunali  hanno esorbitato da un corretto riparto delle competenze spettanti al Comune in quanto sono venute  ad incidere arbitrariamente sulla condizione di ingresso e di soggiorno dello straniero, di esclusiva competenza statuale, con ciò sottraendosi indebitamente al principio della gerarchia delle fonti giuridiche  e violando gli art. 10 c. 2 e  117 comma 2 lett. b) e i) della Costituzione. Al riguardo,  l’intento discriminatorio del Comune di Montecchio Maggiore è palesato dall’ostentata indifferenza mostrata nei confronti della circolare del Ministero dell’Interno n. 7170 dd. 18.11.2009
Nell’ordinanza del giudice di prime cure, infatti, si era giustamente affermato che il Comune di Montecchio Maggiore non poteva  ignorare i dettami della Circolare del Ministero dell'Interno n. 7170 dd. 18/11/2009, che prevedono che i Comuni debbano fare riferimento ai parametri fissati dal D.M. Sanità del 5/7/1975 ai fini di individuare i criteri per il rilascio del certificato di idoneità abitativa necessario per la procedura di ricongiungimento familiare. Questo in quanto tale circolare ha una forza precettiva  che le deriva dalla necessità  di dare certezza alle modalità di realizzazione del diritto alla riunificazione familiare, in modo da rendere omogenea per l'intero territorio nazionale la disciplina in materia, come richiesto anche dalle fonti nazionali ed europee, in particolare la direttiva europea n. 86/2003/CE.
Il Tribunale  di Vicenza ha respinto l’argomentazione  sollevata dal Comune di Montecchio M. secondo cui vi sarebbe stata carenza di interesse dei soggetti privati ad agire per inesistenza di una lesione concreta ed attuale in danno ai medesimi, stante il carattere generale ed astratto della disciplina regolamentare adottata dal Comune. Secondo i giudici, invece, la tutela offerta dall'azione giudiziale anti-discriminatoria è caratterizzata da un'ampiezza suscettibile di svolgersi anche con riferimento a situazioni soggettive anche solo potenzialmente lese e dunque anche in via anticipata e preventiva rispetto alla realizzazione della lesione del diritto soggettivo.
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Apprezzabile è inoltre il fatto che il  collegio giudicante  di Vicenza abbia deciso di confermare la decisione del giudice di prime cure di accogliere  l'istanza di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dai ricorrenti, nelle forme del danno morale in senso stretto e nella misura di 500 euro per ciascun soggetto.  Contrariamente all’asserzioni del Comune di Montecchio, in sede di reclamo, che il risarcimento del danno non patrimoniale non avrebbe potuto essere disposto dal giudice non essendovi stata lesione di interessi derivante da reato, il collegio giudicante ha correttamente ricostruito come non ci si possa limitare al riferimento all’originaria formulazione dell’art. 2059 c.c.. Nel corso del tempo, infatti, la legislazione ordinaria ha incrementato la casistica delle fattispecie di risarcimento del danno non patrimoniale anche in ipotesi di lesioni di interessi non determinati da fatto-reato. Tra le fattispecie introdotte dal legislatore vi è quella dell’adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnico e religiosi, ex art. 44 c. 7 del T.U. imm.. Inoltre, i giudici di Vicenza ricordano che il divieto di discriminazioni è espressione del principio costituzionale fondamentale di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e che anche per tale ragione, la tutela rafforzata degli interessi delle vittime di discriminazione in ambito non patrimoniale è pienamente giustificata e legittima.
  Il Comune di Montecchio Maggiore è stato pure condannato al pagamento delle spese processuali inerenti alla fase del reclamo in quanto parte soccombente nella misura  di  2,500 euro per diritti e onorari più il 12,5% per rimborso delle spese generali.
Ancora una volta risulta dunque evidente l'irresponsabilità del comportamento assunto da talune Amministrazioni locali che nel voler mettere in atto comportamenti discriminatori a danno dei cittadini stranieri regolarmente residenti, in palese violazione dei principi costituzionali e del diritto dell'Unione europea, espongono le loro collettività locali  ad un rilevante danno economico, pagato, purtroppo, in ultima istanza, dai contribuenti.

Contro le delibere del Comune di Montecchio Maggiore (VI) aveva preso posizione anche l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), con una lettera del suo direttore datata 9 novembre 2010 (in proposito: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1309&l=it ) .

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Enrico Varali, del Foro di Verona.