Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
09.01.2012
 
Il Tribunale di Milano ribadisce l’illegittimità dell’esclusione degli infermieri extracomunitari dai concorsi pubblici e dalle procedure di stabilizzazione nella P.A.
 

Il  Tribunale di Milano, con sentenza  depositata il 20 dicembre 2012 (n. 6287/2011, est. Gabriella Mennuni), ha ribadito l’illegittimità dell’esclusione degli infermieri extracomunitari dai  concorsi pubblici  e dalle procedure di stabilizzazione del personale nella Pubblica Amministrazione. Il giudice del lavoro ha infatti respinto il ricorso presentato dall’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, con il quale venivano convenute in giudizio CGIL e CISL Funzione Pubblica, nonché un’infermiera straniera, affinché venisse dichiarata l’illegittimità delle ordinanze emesse dal Tribunale di Milano in data 30.05.2008 e 30.07.2008 con le quali era stato accertato il comportamento discriminatorio consistente nell’aver escluso la partecipazione degli infermieri di Paesi terzi non membri dell’UE dalle procedure di stabilizzazione previste dalle norme contrattuali e di legge (art. 1 c. 565 L. n. 296/06), per mancanza dell’asserito requisito della nazionalità italiana o comunitaria per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione.

A seguito dell’esaurimento del procedimento cautelare ex art. 44 del T.U. immigrazione, con le due ordinanze citate del Tribunale di Milano,  l’Azienda Ospedaliera ha avviato un giudizio a cognizione piena , sollevando innanzitutto un conflitto di giurisdizione, ritenendo che la competenza doveva essere attribuita al giudice amministrativo anziché a quello civile del lavoro.  Sulla    questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza dd. 18 gennaio 2011, statuendo definitivamente la giurisdizione del Giudice ordinario quale giudice naturale nei procedimenti attinenti alla materia della discriminazione per motivi di nazionalità e/o etnico-razziali ex art. 44 del d.lgs. n. 286/98 ed art. 4 del d.lgs. n. 215/2003, anche in relazione all’accertamento di una condotta discriminatoria nell’ambito di una procedura concorsuale, in quanto l’oggetto di tutela in questo caso non è lo svolgimento della procedura concorsuale, ma il diritto fondamentale della persona a non essere discriminata. Tali considerazioni vengono ora ribadite dal giudice del lavoro, nella sentenza di merito di primo grado del 20 dicembre scorso.

Ugualmente, nel merito, il giudice del lavoro non ha inteso discostarsi dall’analisi dei profili discriminatori contrari alla normativa vigente dell’esclusione dei cittadini stranieri dalle procedura di stabilizzazione dei rapporti di impiego, ribadendo in maniera sommaria la compiutezza e la validità dei ragionamenti proposti dai giudici nel corso del procedimento di cognizione cautelare, limitandosi al solo appunto che la questione dell’esclusione degli stranieri in conseguenza del requisito  di accesso al concorso, ritenuto illegittimo, non ha fondato una discriminazione razziale bensì fondata sulla nazionalità.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Alberto Guariso del Foro di Milano.