Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
 
O.P.C.M. del 18 febbraio 2011, n. 3924
 

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011)

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2011, dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto e di gestione dell'afflusso di extracomunitari;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010, concernente la programmazione dei flussi d'ingresso di lavoratori extracomunitari per l'anno 2010;

Considerata la grave situazione di emergenza umanitaria determinatasi a seguito dello sbarco di migliaia di cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa di sponda mediterranea ed in particolare dalla fascia del Maghreb e dall'Egitto;

Considerato che la situazione presenta il rischio di un ulteriore aggravamento in ragione dall'attuale clima di grave instabilità politica che interessa gran parte dei paesi del Nord Africa;

Rilevata altresì l'insufficienza delle attuali strutture destinate all'accoglienza o al trattenimento dei cittadini sbarcati sulle coste italiane rispetto all'eccezionalità del flusso migratorio registrato negli ultimi giorni, con particolare riferimento a quelle situate nel territorio della Regione siciliana;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio finalizzati al rapido superamento dell'emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante "Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario";

Vista la nota del 15 febbraio 2011 del Ministero della difesa;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Prefetto di Palermo è nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, citato in premessa.

2. Il Commissario delegato se del caso anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico territoriale, igienico-sanitaria, di pianificazione del territorio, di polizia locale, e salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede all'espletamento delle seguenti iniziative:

a) definizione dei programmi di azione, anche per piani stralcio, per il superamento dell'emergenza;
b) censimento dei cittadini sbarcati sul territorio italiano dai paesi del Nord Africa;
c) adozione di misure finalizzate all'individuazione di strutture ed aree anche da attrezzare destinate alla gestione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, nonché al potenziamento di quelle esistenti.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre 45 giorni dalla indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo n. 42/2004 (3) sono ridotti della metà.

Art. 2

1. Il Commissario delegato adotta, ove necessario, provvedimenti di occupazione temporanea e requisizione in uso, strumentali all'acquisizione della disponibilità delle aree necessarie all'incremento della ricettività dei Centri per gli immigrati, e provvede, ove si debba procedere ad iniziative espropriative, mediante l'utilizzo delle procedure previste dall'articolo 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, all'individuazione delle aree, alla comunicazione di pubblica utilità ai soggetti espropriandi, all'immediata occupazione d'urgenza, nonché alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei suoli, con la sola presenza di due testimoni.

2. Il decreto di esproprio, emanato ed eseguito senza particolari indagini e formalità, contiene la determinazione urgente dell'indennità, congruita in deroga alle procedure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e quantificata in misura non inferiore al valore agricolo, nonché l'invito al proprietario espropriato a comunicare, entro 20 giorni dall'immissione in possesso, la condivisione sulla indennità determinata.

3. Il Commissario delegato, ricevuta la comunicazione di condivisione, nonché la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di giorni 60.

4. Qualora il proprietario non condivida la determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, entro il termine di cui al comma 3, può chiedere la nomina di tecnici per la stima del cespite e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima, senza che ciò possa pregiudicare comunque gli effetti del provvedimento di occupazione dell'area, né l'avvio delle opere. In tale ultima ipotesi, il proprietario non può fruire della quantificazione minima rapportata al valore agricolo del terreno di cui al comma 2.

5. Il Commissario delegato provvede, altresì, al fine di realizzare un deposito, anche per finalità giudiziarie, alla individuazione di aree idonee per lo stoccaggio di relitti ed imbarcazioni utilizzati dagli immigrati che approdano nelle isole di Lampedusa e Linosa, ovvero all'adeguamento dei siti già esistenti, nonché dispone, nella ricorrenza delle condizioni di necessità ed urgenza, per l'affidamento della custodia dell'intera area a soggetti cui conferire appalti di servizi con le deroghe di cui all'articolo 4.

6. Per le finalità di cui al comma 5, il Commissario delegato può provvedere alla requisizione o all'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per l'attuazione degli interventi, anche a fini espropriativi, adottando tutte le conseguenti determinazioni, anche avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 4.

7. I provvedimenti adottati dal Commissario delegato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti, anche in deroga alla vigente legislazione in materia portuale, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4.

8. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 6.

Art. 3

1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il Commissario delegato è assistito dalla forza pubblica e può attivare le necessarie forme di collaborazione con la Regione, altri soggetti pubblici, e, per i profili umanitari e assistenziali con la Croce Rossa Italiana, con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR-UNHCR), e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM-IOM).

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la Croce Rossa Italiana è autorizzata a corrispondere al personale direttamente impegnato nelle attività di emergenza presso i campi di accoglienza, fino al 30 giugno 2011, compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite di 150 ore mensili pro-capite. La Croce Rossa Italiana è autorizzata ad utilizzare, tramite una impresa di fornitura di lavoro temporaneo, nel limite massimo di cento unità, prestatori di lavoro temporaneo per la durata dello stato d'emergenza.

3. Per garantire la necessaria attività di supporto per la vigilanza e sicurezza delle strutture ed aree di cui all'articolo 1, lettera c), il Commissario delegato si avvale, fino al 30 giugno 2011, di un contingente di 200 militari delle Forze armate, i quali agiscono ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Ai medesimi militari sono attribuiti l'indennità giornaliera onnicomprensiva e il limite individuale medio mensile di compenso per lavoro straordinario individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, 3 dicembre 2009. Gli oneri comunque connessi all'impiego del contingente di militari di cui al presente comma sono posti a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 6, comma 1, come integrata ai sensi del comma 5 del presente articolo, mediante l'impiego di un funzionario delegato del Ministero della difesa all'uopo individuato.

4. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza sostenute dalla Croce Rossa Italiana e dalle Forze Armate per i primi interventi di assistenza a favore dei cittadini stranieri in fuga dai Paesi Nord Africani, si provvede utilizzando la somma di euro 15.168.216,00 relativa a contributi ordinari corrisposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, negli anni 2005-2009 dal Ministero della difesa alla Croce Rossa Italiana e disponibili allo scopo.

5. Gli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 sono posti a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana la quale, per il sostegno delle attività di cui al comma 3, provvede mediante versamento alla contabilità speciale di cui all'articolo 6, comma 1.

6. Per le finalità di cui alla presente ordinanza e per i relativi oneri connessi alle spese istituzionali, la Croce Rossa Italiana è autorizzata ad utilizzare le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione degli esercizi finanziari precedenti, ivi comprese le quote vincolate inerenti i contributi ordinari e straordinari del Ministero della difesa, nonché gli importi derivanti da raccolte fondi presso il pubblico promosse fino al 31 dicembre 2008 in occasione di singole catastrofi e il cui ammontare rimanente non consente più, per esiguità, di sviluppare programmi di assistenza alle popolazioni interessate, facendo confluire i relativi importi presenti nelle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione nei propri Fondi Emergenze.

Art. 4

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 3, ed articoli 8, 11 e 19;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, 8, 9, 10, 10-bis, 12, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies e successive modificazioni ed integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 commi 2, 3, 8, artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, art. 22-bis, 24, 25, artt. 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50;
- legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 10 e 20;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 10, artt. 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 comma 2, 111, 112, 114, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 132, 140, 141, 221, 224, 225, 226, 238, 241 e 243;
- decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 46, 47, 48, 49, 71, 129, 143, commi 1 e 2, 144, commi 3 e 4, 145, 146, 147 e 148, nonché ogni altra disposizione strettamente collegata all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 oggetto di deroga;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 21 commi 4 e 5, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 45, 46, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 159, e successive modifiche ed integrazioni;
- regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12 commi 3, lettera b), e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215 e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 100, artt. 101, 105, 106 e 107 Titolo I Sezione II Parte III; artt. 118, 120, 121, 124, 125 e 126 Titolo IV Sezione II Parte III; artt. 181, 182, 188, 190, 191, 193, 196, 197, 199, 208, 210 e 211 Titolo I Parte IV; artt. 214, 215, 216, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 Titolo V Parte IV;
- decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
- legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articoli 18 e 19;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, comma 6, 24 e 53;
- decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 19;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, commi 4 e 5, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 45, 46, 146, 147, 150, 152, 154, 159;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 5

1. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, è riconosciuto un compenso mensile pari al 30 per cento della retribuzione annua di posizione, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. In favore del personale direttamente impegnato dal Commissario delegato con apposito ordine di servizio in attività necessarie al superamento dell'emergenza, nonché quello di cui al comma 3, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, oltre al rimborso delle spese di missione. Al personale appartenente alla carriera prefettizia o con qualifica dirigenziale dell'Area 1 dell'Amministrazione civile dell'interno direttamente impegnato in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, con esclusione del solo trattamento di missione commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

3. Al fine di favorire il rapido espletamento degli interventi previsti per il superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, il Prefetto di Palermo, Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è autorizzato a procedere all'individuazione di uno specifico contingente di personale dell'Amministrazione dell'interno, composto da un numero massimo di dieci unità, da destinare allo svolgimento delle attività di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza.

4. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, in qualità di soggetti attuatori, di funzionari delle Prefetture-Uffici Territoriali di Governo, individuati d'intesa con i Prefetti della sede ovvero di altri soggetti pubblici cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive e indicazioni puntualmente impartite dallo stesso Commissario.

5. Il Commissario delegato può avvalersi altresì di tre consulenti da scegliere tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi ed avvocati dello Stato, cui è riconosciuta un'indennità mensile forfettaria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 30 per cento del trattamento mensile economico in godimento.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'articolo 6.

Art. 6

1. Per l'avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnata al Commissario delegato la somma di euro 1.000.000,00 da porre a carico del capitolo 2351 - Centro di responsabilità 4 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno anno 2011, da trasferire su apposita contabilità speciale all'uopo istituita ed al medesimo intestata.

2. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dagli Uffici Territoriali del Governo della regione Siciliana nelle fasi di prima emergenza.

3. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla presente ordinanza.

Art. 7

1. Allo scopo di far fronte agli immediati maggiori oneri derivanti dall'emergenza umanitaria in atto nello Stretto di Sicilia, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di 340.000,00 euro, in termini di competenza e cassa, a valere sullo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Centro di responsabilità 4 "Capitanerie di porto" - U.d.V. 4.1.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede utilizzando i residui di stanziamento relativi all'anno 2010 inerenti il Macroaggregato 4.1.6 "Investimenti" - Capitolo 7853 p.g. 02, del medesimo Stato di previsione.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, è disposta la ripartizione del predetto stanziamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 8

1. Ai fini del completamento delle procedure di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché per la gestione delle procedure connesse con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 citato in premessa, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è autorizzato ad utilizzare, per un periodo non superiore a sei mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestatori di lavoro con contratto a termine nel limite massimo di 325 unità, da ripartire tra le sedi coinvolte nelle suddette procedure.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione può autorizzare il personale in servizio presso detto Dipartimento ad effettuare, sino al 31 dicembre 2011, lavoro straordinario, oltre il limite previsto dalla normativa vigente, per un contingente di numero 250 unità nei limiti medi e massimi individuali, rispettivamente, di 12 e 40 ore mensili.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dell'interno si avvale, nel limite massimo di euro 5,6 milioni, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

4. Gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3476 del 2 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

Art. 9

1. Per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa è autorizzato l'eventuale utilizzo, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 1, dei beni acquisiti dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione di manifestazioni internazionali.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.