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15.12.2011
 
Avvocato generale della Corte di Giustizia europea: I lungo soggiornanti non possono subire trattamenti peggiorativi rispetto ai cittadini nazionali nelle prestazioni sociali relative all'abitazione
 

Il 13 dicembre scorso, l’Avvocato generale della Corte di Giustizia europea, Ives Bot,  ha presentato le proprie conclusioni sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano con ordinanza n. 666/2010 dd. 24.11.2010 al fine dell’accertamento della compatibilità con il diritto dell’Unione europea della normativa della Provincia autonoma di Bolzano/Bozen in materia di sussidio casa.

Il sussidio casa è un beneficio previsto dalla legislazione provinciale di Bolzano/Bozen volto  a facilitare l'accesso al mercato delle locazioni ai locatari meno abbienti. La normativa della Provincia autonoma di Bolzano/Bozen prevede  l'assegnazione separata di tale beneficio per i cittadini nazionali e comunitari da un lato e i cittadini di paesi terzi dall'altro, attraverso una  distinta ripartizione di risorse decisa annualmente dalla giunta provinciale, sulla base della media ponderata tra consistenza numerica e fabbisogno abitativo. Lo stanziamento riservato ai cittadini nazionali e comunitari viene ripartito sulla base del criterio della proporzionale "etnica" o "linguistica", a seconda della consistenza e fabbisogno abitativo dei tre gruppi autoctoni presenti sul territorio (tedesco, italiano e ladino), ad uno dei quali  devono obbligatoriamente aggregarsi mediante apposita dichiarazione anche i cittadini di altri Stati membri dell'UE. La Giunta provinciale di Bolzano/Bozen tuttavia, nello stanziamento dei fondi, ha assegnato alla popolazione immigrata proveniente da paesi terzi un coefficiente di consistenza numerica diverso da quello riservato ai cittadini nazionali e comunitario, con ciò risultando la ripartizione largamente svantaggiosa per i primi rispetto ai secondi. Inoltre, mentre per i cittadini nazionali e comunitari viene richiesto un requisito di anzianità di residenza nel territorio provinciale pari a cinque anni, per i cittadini di paesi terzi, in aggiunta a    questo viene anche richiesto l'ulteriore requisito di anzianità lavorativa per almeno tre anni.

Le associazioni promotrici del ricorso, Associazione Porte Aperte/Offene Türen, Human Rights International, Associazione Volontarius, Fondazione Alex Langer, hanno sostenuto l'incompatibilità di tale normativa in particolare con il principio di parità di trattamento in materia di accesso all'abitazione e alle prestazioni di assistenza sociale previsto dalla direttiva europea n. 109/2003 a favore dei cittadini di paesi terzi lungo soggiornanti.

L’avvocato generale della Corte di Giustizia europea ha concluso che l’art. 11, nn. 1, lett. d), e 4, della direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso renda incompatibile  una normativa di uno Stato membro, come quella in vigore nella Provincia di Bolzano, che, in materia di sussidio casa, riserva ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo un trattamento peggiorativo rispetto a quello di cui beneficiano i cittadini nazionali e dell’Unione residenti in tale Stato, qualora   il giudice del rinvio ritenga che tale  sussidio rientri nelle nozioni di “prestazioni sociali”, di “assistenza sociale” e di “protezione sociale”, quali definite dalla legislazione italiana.

L’avvocato generale della Corte di Giustizia, inoltre, ricorda che la direttiva n. 109/2003/CE consente agli Stati membri di limitare il principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali a favore dei lungo soggiornanti in materia di prestazioni di assistenza sociale, alle sole prestazioni “essenziali”, definite alla luce del considerando n.  13 della direttiva medesima, ma solo  se lo Stato membro si sia avvalso di tale facoltà in sede di recepimento  della direttiva . Ad ogni modo – conclude l’avvocato generale della Corte di Lussemburgo-  se ciò fosse il caso, occorrerebbe comunque intendere la nozione di “prestazioni essenziali”, in modo tale da ricomprendervi quelle che, contribuendo a soddisfare necessità elementari come il vitto, l’alloggio e la salute, consentono di lottare contro l’emarginazione sociale. Questo poiché il margine di manovra riconosciuto agli Stati membri non può pregiudicare l'obiettivo e l'effetto utile della direttiva, ossia l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri.  Pertanto, in tal caso, il giudice del rinvio, al termine di un esame completo degli aiuti che costituiscono il sistema di assistenza sociale in vigore nello Stato membro di residenza del cittadino del paese terzo soggiornante di lungo periodo, dovrebbe verificare se la perdita di un sussidio casa, come quello di cui trattasi nella causa principale, avrebbe come conseguenza di far perdere il suo alloggio a colui che ne beneficiava in precedenza e di rendere molto difficile, se non impossibile, l’accesso ad un alloggio sostitutivo.

Si ricorda che  le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia non sono vincolanti. L’avvocato generale  analizza nel dettaglio gli aspetti, in particolare giuridici, della controversia e propone in piena indipendenza alla Corte di giustizia la risposta che reputa si debba fornire al problema posto; risposta che la Corte sarà libera di accogliere o meno.

Il pronunciamento della Corte di Giustizia è molto atteso ed importante perché suscettibile di implicazioni anche aldilà della normativa provinciale in vigore nell’AltoAdige/SüdTirol. Qualora la Corte di Giustizia europea ritenesse incompabitile con la direttiva n. 109/2003/CE sui lungo soggiornanti la normativa provinciale di Bolzano/Bozen sul sussidio casa, la pronuncia fugherebbe ogni dubbio sull’illegittimità pure della normativa nazionale in materia di fondo per il sostegno alle locazioni di cui alla legge n. 431/98. Come é noto, il comma 13 dell'art. 11 della  legge n. 133/2008, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 112/2008 (misure economico-finanziarie di stabilizzazione, il c.d. decreto “Tremonti”) ha introdotto una discriminazione "diretta" nei confronti degli immigrati stranieri, disponendo che ai fini dell'accesso ai finanziamenti del citato  Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione venga previsto per i soli stranieri extracomunitari il requisito del possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, senza nemmeno distinguere le situazioni tutelate dal diritto dell’Unione europea (in lungo soggiornanti appunto, ma anche i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria).

commento a cura di Walter Citti, consulente legale ASGI servizio anti-discriminazioni.