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12.12.2011
 
Lo straniero extracomunitario in attesa del rilascio o del rinnovo di un permesso di soggiorno che consente di lavorare puņ svolgere rapporti di lavoro
 
L'art. 40, comma 3, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (già in vigore, ma che deve essere convertito in legge entro il 6 febbraio 2012) modifica l'art. 5 del Testo unico sull'immigrazione, introducendo il comma 9-bis con il quale si consente allo straniero di svolgere attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, qualora il Questore non glielo abbia ancora rilasciato entro il termine di 20 giorni previsto dal comma 9.

Le modifiche legislative introdotte sono apparse necessarie perchè le precedenti innovazioni e interpretazioni non erano suffcienti essendo state poste in essere non già da norme di rango legislativo, ma da circolari ministeriali che sono atti aventi una valenza meramente interna all'amministrazione, il che non aveva impdito processi penali a qualche datore di lavoro.

Si ricorda, infatti, che
- il contratto di soggiorno non è stato abrogato (è sempre all'art. 5-bis T.U. ed è sempre previsto quale presupposto del rilascio e del rinnovo del p.s. per lavoro subotrdinato dall'art. 5 T.U.)
- le circolari ministeriali non sono fonti del diritto e non potevano perciò togliere l'antigiuridicità del comportamento (previsto e punito come reato da norma legislativa nell'art. 22 T.U.) del datore di lavoro che dia lavoro ad uno straniero privo del p.s. valido
- il nuovo modello di comunicazione di assunzione dei lavoratori comprende al suo interno i medesimi obblighi previsti dal contratto di soggiorno.

Il testo dell'art. 40, comma 3, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 è il seguente:


3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente comma:

"9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso."


Nota a cura del prof. Paolo Bonetti