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06.12.2011
 
Rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari agli stranieri fuggiti dai Paesi arabi in rivolta
 
Associazioni ed enti di tutela presentano una serie di proposte per far fronte alla situazione delle persone provenienti dal Nord Africa partendo da un documento di analisi giuridica a cura dell'ASGI   .

Il documento di analisi giuridica a cura del Consiglo Direttivo dell'ASGI 
Rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari agli stranieri fuggiti dai Paesi arabi in rivolta (97.26 KB)


Il documento sottoscritto da enti e associazioni, aperto a nuove adesioni(info@asgi.it)

A seguito delle rivolte in Nord Africa e dell’insorgere della guerra in Libia si è assistito, a partire dai primi mesi del 2011, all’arrivo sulle coste italiane di un considerevole numero di persone partite dalle coste tunisine e libiche ma provenienti da numerosi Paesi africani.

Dopo aver dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale, inizialmente previsto fino al 31.12.2011, il Governo allora in carica decise di concedere ai cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1 gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011 un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi. 

Per i migranti giunti dopo il 5 aprile si è invece assistito ad un trattamento differenziato. Migliaia di tunisini sono stati infatti respinti alla frontiera mentre agli altri migranti, provenienti prevalentemente dalla Libia ma aventi cittadinanza diversa da quella libica, è stata fatta presentare, in modo pressoché automatico, domanda di protezione internazionale.
Molte delle domande di protezione internazionale presentate da costoro sono state tuttavia respinte dalle Commissioni territoriali, con formule di rigetto che appaiono preformulate in quanto prive di motivazioni che considerino in modo adeguato le circostanze connesse alla fuga da un Paese in guerra. 
La maggior parte delle persone sbarcate a Lampedusa e costrette ed entrare nel circuito emergenza profughi si trovava infatti Libia a lavorare, alcuni da molti anni.
Della situazione di queste persone, nulla o poco emerge nei provvedimenti delle Commissioni territoriali che rigettano le domande, i quali si limitano a evidenziare l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria senza invece considerare la possibilità di raccomandare al Questore, ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 25/08, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari pur in presenza di gravi motivi umanitari e di rilevanti obblighi internazionali e costituzionali (il diritto d’asilo, il divieto di estradizione per motivi politici, il divieto di disporre allontanamento che comportino trattamenti inumani o degradanti o che comportino la violazione nei confronti dello straniero di altri diritti fondamentali tutelati dalle norme internazionali, incluso il suo diritto di proprietà in Libia). 

Arrivati per necessità in Italia, sostanzialmente incanalati in un percorso (quello della domanda di protezione internazionale) spesso senza informazione alcuna su esiti e procedure, ospitati in strutture non sempre adeguate, molti dei richiedenti asilo si trovano e si troveranno in una strada senza uscita. Sono persone che in caso di espulsione non saprebbero dove andare e dove tornare, mancando dai loro paesi da anni e spesso dopo avere passato varie traversie. Un’eventuale proposta di rimpatrio assistito nei loro confronti avrebbe dovuto essere avanzata, eventualmente, solo al momento dell’arrivo in Italia, con le adeguate garanzie, e non dopo vari mesi di permanenza con conseguente percorso di inserimento sul territorio.

Alla luce di quanto sopra e dell’estensione dello stato di emergenza alla fine del 2012, riteniamo che, anche sotto il profilo giuridico, sia opportuno riconoscere una forma di protezione umanitaria anche alle persone arrivate dopo il 5 aprile, invece di ricorrere al canale della protezione internazionale, con le conseguenze ed i rischi sopra evidenziati.

Sempre in questo senso, si ritiene che l’eventuale valutazione politica di impossibilità di disporre nuove misure di protezione temporanea, non possa impedire il rilascio di permessi di soggiorno per motivi umanitari, sulla base del combinato disposto dell’articolo 5, commi 6 e 9, e dell’articolo 19, comma 1, del D.Lgs 286/98 (fatto salvo il diritto individuale di chiedere la protezione internazionale), superando l’approccio sbrigativo ed errato che spesso ha fatto inquadrare i cittadini di paesi terzi quali “normali” lavoratori provenienti dalla Libia, non aventi alcuna esigenza di protezione, giungendo conseguentemente all’’attuazione piena della normativa nazionale in materia di protezione umanitaria a cui è stata riconosciuta consistenza di diritto soggettivo. 

A ciò si aggiunge la grave preoccupazione per i respingimenti e le espulsioni verso Paesi, come l’Egitto o la Siria, la cui situazione interna tuttora è caratterizzata da una grave instabilità e dalla violenza generalizzata da parte dei pubblici poteri, sicché le norme internazionali e nazionali in vigore esigono che non si proceda comunque ad alcun tipo di respingimento o di espulsione verso quei Paesi finché perdurino quelle situazioni. 

Alla luce di questo le organizzazioni firmatarie chiedono che:


 Si proceda al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche valutando l’opportunità di un provvedimento unico del Governo, a tutti gli stranieri che fuggano dai Paesi arabi in rivolta (con particolare riguardo per la Libia e l'Egitto), inclusi coloro che si trovavano nei territori di quei Paesi pur non essendo cittadini di quegli Stati; 

 nei confronti di costoro Prefetture, Questure e polizia di frontiera non dispongano né eseguano provvedimenti di respingimento o di espulsione, ma provvedano a rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche d'ufficio o su richiesta dello straniero;

 le Commissioni territoriali di riconoscimento della protezione internazionale, qualora rigettino le domande individuali di protezione internazionale presentate da costoro, si avvalgano della facoltà prevista dalle norme statali vigenti di chiedere ai Questori il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in presenza di seri motivi di carattere umanitario derivanti anche da obblighi internazionali e costituzionali;

 Ogni Commissione territoriale, anche in autotutela o su richiesta dell'interessato, valuti la revoca o l’annullamento di precedenti decisioni di rigetto che non raccomandavano al Questore il rilascio del permesso di soggiorno o per motivi umanitari e che il Ministero dell'interno impartisca apposite direttive in tal senso, rispettivamente alle Commissioni territoriali e alle Prefetture, alle Questure e agli uffici di polizia di frontiera.

Prime adesioni

ASGI – Associazione Studi Giuridici Immigrazione
ARCI
NAGA- Milano
CIAC - Parma
Focus Casa dei Diritti Sociali - Roma
Senza Confine - Roma
Asnada Asinitas Onlus - Milano
Gruppo Lavoro Rifugiati - Bari
Associazione ADL a Zavidovici – onlus - Brescia
Fondazione Casa della carità Angelo Abriani Onlus - Milano
Cielo e Terra Onlus - Legnano (MI)
Sportello rifugiati CGIL - Brescia
Cooperativa K Pax -centro Sprar Breno
Associazione Babele - Grottaglie (TA)
Cooperativa Impresa Sociale Ruah - Bergamo
Rete accoglienza lodigiana
Provincia di Mantova - Assessorato alle Politiche di coesione sociale e Pari opportunità
Finis Terrae Onlus
Cooperativa Sociale Oasi 2 - Trani
Associazione OIKOS - Bergamo