Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
24.11.2011
 
Minori stranieri : la durata massima del soggiorno sarà 120 giorni
 
In vigore dal 23 novembre 2011 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2011, n. 191 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) che modifica l'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.535/9

I minori stranieri che giungono in Italia per soggiorni solidaristici potranno permanervi per un massimo di 120 giorni, invece che 90, come precedentemente stabilito dalla normativa.
Tale termine può essere esteso, su proposta del Comitato per i minori stranieri, solo in casi di forza maggiore.

Il totale di 120 giorni di permanenza deve derivare dalla somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso.

Si definisce 'minore accolto', in base al regolamento, il 'minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato' non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea 'di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorchè il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento'.

Fonte : Ministero dell'Interno