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17.11.2011
 
UNAR: Discriminatoria la delibera della Regione Veneto sui contributi economici alle famiglie numerose
 

Con parere n. 35 dd. 7 novembre 2011, l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l’autorità nazionale anti-discriminazioni istituita ai sensi del d.lgs. n. 215/2003 di recepimento della direttiva europea n. 2000/43/CE, ha ritenuto che la delibera della Giunta Regionale n. 1360 dd. 3 agosto 2011 della Regione del Veneto, con la quale è stata prevista la realizzazione, tramite i Comuni, di un programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie numerose e di quelle con parti plurigemellari, ha contenuto discriminatorio e viola obblighi internazionali, comunitari e costituzionali a tutela del principio di parità di trattamento e di non discriminazione.

L’importo complessivo disponibile per il contributo economico introdotto dalla Regione Veneto e denominato “bonus famiglia” è di un milione di euro, di cui 880 mila da destinare alle famiglie numerose (con numero di figli pari o superiore a quattro) e  120 mila euro per le famiglie con parti trigemellari. Le domande dovevano   pervenire per il tramite  dei comuni entro il 31 ottobre c.a.

I requisiti richiesti sono la cittadinanza italiana, la residenza da almeno 5 anni nella Regione del Veneto, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito ai redditi dell’anno precedente non superiore a 30 mila euro.

Il bonus varia a seconda del numero dei figli: 600 euro alle famiglie con 4 figli; 700 euro con 5 figli; 800 euro con 6 figli; 900 euro con 7 figli; 1.000 euro con 8 figli; 1.200 euro con 9 figli o in numero superiore a 9. Per le famiglie con parti trigemellari è invece previsto un bonus di 900 euro ma, se sono presenti altri figli, la famiglia non potrà beneficiare di entrambe le tipologie di contributo.

Il parere dell’UNAR evidenzia come  i criteri di cittadinanza e di anzianità di residenza previsti dalla suddetta delibera della Regione Veneto ai  fini dell’accesso alla  prestazione denominata “bonus famiglia” sono in contrasto con la Costituzione ed il diritto dell’Unione europea, in quanto determinano una discriminazione a danno dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea, che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, dei cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea, nonché degli stessi cittadini italiani i quali pur residenti in Veneto non dispongano del richiesto grado di “autoctonia” .

Nel documento dell’UNAR si sottolineano i profili di contrasto della misura introdotta dalla Regione Veneto con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale che più volte ha rimarcato come requisiti di cittadinanza e di anzianità di residenza costituiscono elementi di distinzione arbitrari se riferiti all’accesso a prestazioni sociali finalizzate all’inclusione sociale ovvero alla tutela di bisogni primari della persona (in particolare Corte Cost., sent. n. 40/2011). Ugualmente, l’esclusione dalla misura di sostegno del reddito delle famiglie numerose  voluta dalla Regione Veneto nei confronti dei  cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e dei loro familiari confligge  con i principi di libertà di circolazione  e di non discriminazione di cui al diritto dell’Unione europea. Parimenti appare violato il principio di parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di assistenza sociale di cui debbono godere talune categorie di cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea per effetto di disposizioni del diritto dell’Unione europea (lungo soggiornanti, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria, stranieri che hanno diritto al ricongiungimento familiare). La discriminazione operata nei confronti dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio della Regione Veneto, appare inoltre in  contrasto con l’art. 41 del T.U. immigrazione, che prevede il principio di parità di trattamento per coloro che siano in possesso della carta di soggiorno o del  permesso di soggiorno della durata di almeno un anno.

Il parere dell’UNAR giunge a seguito della segnalazione da parte dell’ASGI, che ha pure inviato un memorandum  alla Commissione europea, richiedendo l’avvio di una procedura d’infrazione del diritto UE ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

La delibera della Regione Veneto puo’ essere scaricata dal sito web: http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/A8EAC74B-F588-4200-A9DC-6ED23AF30D34/0/DGR_1360_DSSO.pdf  .