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08.11.2011
 
TAR Campania: Compie una discriminazione religiosa il Comune che prevede una prestazione sociale per le fanciulle bisognose vincolata alla celebrazione del matrimonio religioso cattolico
 

Con sentenza n. 4978/2011 dd. 26.10.2011, il TAR Campania ha accolto il ricorso proposto dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – UAAR contro  il  Comune di Torre del  Greco in relazione all’avviso pubblico da quest’ultimo diffuso ogni anno per l’erogazione di un “premio di maritaggio a favore di fanciulle bisognose” nella parte in cui prescrive il matrimonio religioso cattolico quale condizione per la concessione del suddetto contributo.

La vicenda trae origine dal fatto che il Comune di Torre del  Greco è subentrato nella gestione del patrimonio e delle attività della Congregazione della Carità di Torre del Greco per effetto della legge 3 giugno del 1937 istitutiva degli Enti Comunali di Assistenza e del successivo d.P.R. 616/77. Conseguentemente, il Comune di Torre del Greco è subentrato nel possesso di taluni beni immobiliari che erano stati oggetto di una volontà  testamentaria espressa un sacerdote locale nel lontano 1883, a favore della Congregazione e  che ne vincolava la rendita a tale finalità di sostegno al maritaggio delle fanciulle in condizioni di bisogno economico.

Sebbene la volontà testamentaria potesse essere ricostruita nella direzione volta alla promozione dei soli matrimoni religiosi cattolici, il giudice amministrativo campano ha ritenuto influente tale fatto. Questo  in ragione di  una consolidata giurisprudenza  interpretativa dell’art. 647 c.c.,  per cui l’onere illecito si considera non apposto, anche nella direzione  che l’illiceità sopravvenuta dell’onere testamentario procedure l’estinzione dell’obbligazione nascente dal modus. I mutamenti del quadro normativo successivi all’espressione della volontà testamentaria del sacerdote campano e l’affermazione a livello costituzionale  e del diritto interno del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazioni su base religiosa (art. 43 del T.U. imm.), fanno dunque perdere di rilevanza pratica l’interpretazione corretta della clausola testamentaria, in quanto anche se quest’ultima venisse interpretata nel senso di affermare il requisito del matrimonio religioso cattolica, tale obbligazione sarebbe comunque da ritenersi estinta per incompatibilità con norme imperative di diritto pubblico, quelle appunto relative ai principi costituzionali di uguaglianza e al divieto di discriminazioni, anche su base religiosa. Senza nemmeno scomodare i principi costituzionali, rileva la sentenza del  TAR Campania, la stessa legislazione precedente alla Costituzione sulle istituzioni pubbliche di assistenza  e beneficenza, risalente al 1890 (n. 6972) e rimasta in vigore fino alla legge di riordino del 2001, n. 207, prevedeva l’esercizio dell’assistenza e della beneficenza ai bisognosi senza distinzioni di culto religioso o di opinioni politiche.

Il TAR Campania sottolinea che, per  l’  effetto dell’evoluzione della normativa in materia di congregazioni di carità, poi divenute Enti Comunali di Assistenza ed infine, incorporate a pieno titolo nell’Amministrazione comunale, l’obbligazione testamentaria è venuta in capo ad un’istituzione pubblica, l’Ente locale, vincolato dunque nell’erogazione di prestazioni sociali alla stretta osservanza del principio di uguaglianza di tutti i cittadini quale principio generale in materia di intereventi e servizi sociali, per effetto della legge n. 328/2000. Annullando le delibere e i regolamenti comunali del Comune di Torre del Greco che vincolavano  il premio di maritaggio alla celebrazione del matrimonio religioso cattolico, il  TAR Campania conclude che un’ amministrazione pubblica non può legittimamente stanziare risorse pubbliche per assegnare prestazioni sociali elcusivamente in favore di cittadini di religione cattolica, né un negozio giuridico privato quale una volontà testamentaria sarebbe idonea a vincolarla in tal senso.

a cura del servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose