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22.10.2011
 
Tribunale di Brescia: Discriminatorie le delibere del Comune di Roccafranca che escludevano i cittadini extracomunitari non lungo residenti dai contributi per gli asili e gli stranieri in generale dall’assegnazione di alloggi pubblici per gli anziani
 

Il giudice del Tribunale di Brescia, sezione terza civile, con ordinanza n. 7280/2011 depositata il 17 ottobre 2011,  ha accolto il ricorso proposto da ASGI e Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’Uomo ONLUS contro le delibere emanate dal Comune di Roccafranca n. 85/2009 e  83/2010, con le quali l’ente locale aveva  rispettivamente previsto un contributo economico per il contenimento delle rette di iscrizione alle scuole materne paritarie, escludendone gli alunni extracomunitari nel caso in cui anche uno solo dei genitori non sia in possesso della carta di soggiorno e non sia residente nel Comune da almeno cinque anni, e aveva indetto un bando per l’assegnazione di alloggi pubblici ad anziani  prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, nonché della residenza nel Comune da almeno 10 anni.

Il giudice di Brescia ha innanzitutto affermato la legittimazione ad agire dell’ASGI e della Fondazione Piccini ONLUS, pur in mancanza di un ricorrente individuale, trattandosi di una discriminazione collettiva  intendendosi per essa quelle situazioni ove i soggetti lesi non siano individuabili “in modo diretto ed immediato”, ma la loro identificazione implichi ricerche e verifiche anagrafiche.

Nel merito,  il giudice di Brescia ritiene che l’esclusione  dalla prestazione sociale sia irragionevole innanzitutto perché viene a colpire anche i nuclei familiari misti e dunque anche, potenzialmente, minori di cittadinanza italiana. Ugualmente, il giudice accoglie i rilievi mossi anche dal parere redatto dall’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali) n. 350/2010 dd. 16.12.2010, secondo cui, in virtù del principio di gerarchia delle fonti giuridiche,  una delibera comunale non può derogare al principio di parità di trattamento tra stranieri extracomunitari titolari del permesso di soggiorno della durata di almeno un anno e cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale, di cui ad una norma di legge nazionale, nella fattispecie l’art. 41 del T.U. imm.

Conseguentemente, dall’accertamento del carattere discriminatorio della delibera comunale, il giudice di Brescia ha ritenuto di dover ordinare al Comune di Roccafranca di ammettere al contribuito anche le famiglie che ne erano stati esclusi per effetto del requisito discriminatorio.

Con riferimento alla seconda delibera del Comune di Roccafranca, il giudice di Brescia ha ritenuto che la previsione di un requisito di cittadinanza italiana per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica viene in contrasto con una pluralità di fonti di origine comunitaria e nazionale, così come evidenziato da giurisprudenza di merito già maturata in situazioni analoghe. Ugualmente, la previsione di un requisito di residenza decennale nel Comune di Roccafranca ai fini dell’accesso all’alloggio appare irragionevole in relazione alla finalità solidaristica della prestazione offerta, così come appare discriminatoria perché evidentemente finalizzata ad escludere dal beneficio i soggetti che possano essere vissuti come “estranei” dalla comunità locale. Dall’accertamento della natura discriminatoria della delibera, il giudice ha dunque ritenuto di  ordinare  non solo la riapertura dei termini del bando per l’assegnazione degli alloggi, con l’eliminazione dei requisiti discriminatori di cittadinanza e anzianità di residenza, ma anche la revoca delle assegnazioni già effettuate.

Il Comune di Roccafranca è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite.

A cura del servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose.