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07.10.2011
 
UNAR: La norma che vieta al cittadino straniero di svolgere il ruolo di direttore responsabile di una testata giornalistica potrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto delle norme anti-discriminatorie del T.U. immigrazione e del sistema internazionale dei diritti umani
 

L’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), ha emanato un parere concernente la norma della legge sulla stampa, risalente ormai al 1948 (l. n. 47 dd. 08.02.1948) che prevede il requisito della cittadinanza italiana per ricoprire il ruolo di direttore responsabile di un giornale o periodico; facoltà successivamente estesa anche ai cittadini comunitari per effetto dell’art. 9 della legge 06.02.1996, n. 52.

Il parere dell’UNAR (n. 31 rep. N. 672 dd. 26.09.2011) viene emanato a seguito di una segnalazione della segreteria nazionale dell’ANSI-FNSI (Associazione nazionale Stampa Interculturale), dopo che una giornalista peruviana, cresciuta in Italia e residente da anni a Genova, si era visto rifiutare dal Tribunale del capoluogo ligure la registrazione di un periodico, per il quale lei doveva rivestire il ruolo di direttore responsabile, per la mancanza del requisito della cittadinanza italiana o di Paese membro dell’Unione europea.

Secondo il parere dell’UNAR, redatto dalla consigliera Oriana Calabresi, la norma risalente della legge sulla stampa del 1948 potrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto della legislazione successivamente sopravvenuta ed, in particolare, del T.U. immigrazione che equipara il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia al cittadino nazionale  nell’esercizio dei diritti in materia civile (art. 2 c. 2) e che prevede espressamente come una discriminazione vietata ogni comportamento che comprometta l’esercizio da parte del cittadino straniero di un diritto fondamentale ovvero impedisca l’esercizio di un’attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero (art. 43 c. 1 e 2).

Il parere dell’UNAR ricorda che la tesi dell’abrogazione tacita della norma della legge sulla stampa relativa al requisito di cittadinanza italiana è stata fatta propria anche da taluni tribunali (ad es. Milano e Brescia) che hanno riconosciuto il diritto di cittadini extracomunitari di assumere la direzione responsabile di giornali diretti alle loro comunità presenti sul territorio e questo sulla base anche  delle norme di fonte internazionale relative alla libertà d’espressione quale diritto umano fondamentale (art. 19 del Patto sui diritti civili e politici recepito nel nostro ordinamento con la legge n. 881/1977). Nondimeno, il parere dell’UNAR prende atto che tale interpretazione non  è omogenea sul territorio nazionale e permangono interpretazioni difformi, in taluni casi anche all’interno dello stesso Tribunale. Pertanto, l’UNAR afferma l’auspicabilità di una riforma normativa, come indicato nella Relazione presentata al Parlamento per l’anno 2010.

A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose.