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29.09.2011
 
Corte di Giustizia UE - Conclusioni dell'Avvocatura generale sul Regolamento Dublino
 
Il 22 settembre 2001 sono state rese note le Conclusioni dell'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia UE in due cause riunite (C-411/10 N.S. e C-493/10 M.E. e altri) sull'interpretazione del Regolamento Dublino, sottoposte alla Corte di Lussemburgo, rispettivamente, da un giudice del Regno Unito e uno irlandese.

Le conclusioni  non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato.
Nelle Conclusioni l'Avvocato Generale nella causa C-411/10 ricorda  che nel decidere se esaminare o meno una domanda di asilo per la quale non sarebbero responsabili, gli Stati membri devono rispettare la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (§ 83).
Inoltre il "Sistema Dublino" non tiene conto delle differenze nei sistemi di asilo dei vari Stati né del trattamento del richiedente asilo nello Stato verso cui deve essere rinviato. Ciò, sulla carta, non è contrario alla Carta dei Diritti Fondamentali UE, né alla Convenzione di Ginevra o alla CEDU. Infatti, tutti gli Stati sono tenuti a rispettare norme minime fissate nelle Direttive UE (Accoglienza, Qualifiche, Procedure) e tutti hanno aderito ai trattati internazionali rilevanti in materia (§ 95).Tuttavia, è evidente che il sistema greco (come rilevato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in M.S.S. c. Belgio e Grecia) è sottoposto a una pressione considerevole, a causa della quale non può più essere garantito che i richiedenti asilo saranno trattati in conformità con le rilevanti Direttive UE e non può escludersi che i richiedenti rinviati in Grecia ai sensi del Regolamento Dublino andranno incontro a trattamenti proibiti dalla Carta dei diritti fondamentali UE, dalla Convenzione di Ginevra e dalla CEDU (§ 105).
Poiché gli Stati devono applicare il diritto UE in una maniera conforme ai diritti fondamentali e poiché l'art. 3 (2) del Regolamento Dublino riconosce loro un margine di manovra tale da permettere tale applicazione conforme ai diritti fondamentali, gli Stati membri sono obbligati ad esercitare il loro diritto a esaminare una domanda di asilo, qualora via sia un rischio di violazione dei diritti del richiedente asilo in caso di rinvio (§ 119, 122, 127).
Al contrario, rischi di violazione di singole disposizioni delle Direttive UE in materia, ma che non costituiscano anche violazione dei diritti fondamentali, non bastano a creare tale obbligo sullo Stato membro che trasferisce il richiedente (§ 123).
L'applicazione del Regolamento Dublino sulla base della presunzione inconfutabile che i diritti del richiedente asilo nel secondo Stato membro saranno rispettati è incompatibile con l'obbligo degli Stati di applicare il Regolamento Dublino in maniera conforme ai diritti fondamentali. Ciò non significa che, in linea di principio, non si possa procedere sulla base di una simile presunzione, a patto che sia data al richiedente la possibilità concreta di contestarla (§ 131, 133, 136).
Le leggi interne che prevedano, qualora la decisione di trasferire un richiedente asilo ai sensi del Regolamento Dublno sia riesaminata, che i giudici devono partire dalla presunzione inconfutabile che lo Stato responsabile non espellerà il richiedente verso un Paese in violazione della Convenzione di Ginevra e della CEDU sono incompatibili con l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (diritto a un ricorso effettivo) (§ 164)
 
Conclusioni dell'Avvocato Generale

Comunicato Stampa della Corte di Giustizia dell'Unione europea

Fonte : Asilo in Europa