Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
14.09.2011
 
Avviso di selezione per autisti nell’azienda dei trasporti pubblici locali di Genova (ATM) per soli cittadini italiani e comunitari
 

L’Azienda per i trasporti pubblici locali di Genova (ATM) ha indetto un avviso di selezione per posizioni lavorative di autisti, escludendo i cittadini extracomunitari dalla possibilità di avanzare la propria candidatura (si veda il sito web:http://www.amt.genova.it/amt/selezione/lavora_con_noi.asp).

Con una lettera indirizzata all’ATM di Genova ed inviata per conoscenza anche all’UNAR, l’avv. Elena Fiorini, del Foro di Genova, a nome della  sezione ligure dell’ASGI, ha preso posizione contro l’avviso di selezione indetto dall’ATM di Genova, ritenendolo illegittimo ed in violazione delle norme del T.U. immigrazione e del diritto anti-discriminatorio vigente.

Il tutto nasce dal fatto che la locale Azienda per il trasporto pubblico urbano di Genova, come molte altre in Italia, continua ad applicare l’art.10, allegato A) del Regio Decreto n. 148/1931 (meglio conosciuto come la legge sulle corporazioni fasciste), disposizione estesa ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano a partire dalla L. 628/52, a norma del quale tra i requisiti di assunzione sussisterebbe anche quello “di essere cittadino dello Stato italiano o delle altre regioni italiane quando anche il richiedente manchi della naturalità”.

La tesi della permanenza in vigore di una tale norma appare priva di fondamento in quanto sembra ignorare come l’Italia abbia innanzitutto ratificato la Convenzione OIL n. 143/1975 che prevede il principio della parita’ di trattamento  in materia di occupazione e di professione, per cui l’accesso dei lavoratori migranti puo’ essere limitato  per determinate categorie di occupazione e di funzioni, solo qualora tale restrizione sia necessaria nell’interesse dello Stato (artt. 10 e 14 della Convenzione, ratificata in Italia con legge n. 158/81).

Il successivo testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/98) ha ribadito il principio della parita’ di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di occupazione a favore dei lavoratori migranti regolarmente soggiornanti (art. 2 c. 3). Ugualmente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 454/98 ha chiarito in primo luogo che il principio di parità di trattamento è da considerarsi principio generale dell’ordinamento, trovando fondamento anche nell’art. 3 Cost. ; in secondo luogo che esso trova applicazione non solo dopo la costituzione del rapporto, ma anche nella fase di accesso al lavoro. Ugualmente, il datore di lavoro deve attenersi al  rispetto del principio di non discriminazione per motivi di nazionalità  anche in ragione dell’art. 43 c. 1 e 2 del d.lgs. n. 286/98.

E’ del tutto evidente, pertanto, che la norma dell’art. 10 allegato A delle leggi sulle corporazioni fasciste, richiamata dalla legge n. 628/52 e’ stata soggetta ad abrogazione tacita per effetto della successione delle leggi nel tempo, con l’entrata in vigore  del Testo unico immigrazione.

In tal senso, si e’ espresso pure il Tribunale di Milano , con l’ordinanza della sez. lavoro dd. del 20 luglio 2009 (H.M.+ASGI+Avvocati per niente Onlus c/ Azienda Trasporti Milanesi S.P.A.), che ha accertato e dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento di ATM SpA di Milano consistente nel prevedere e richiedere la cittadinanza italiana o di Stato dell’Unione europea come requisito per l'assunzione, ordinando ad ATM SpA la cessazione del comportamento e la rimozione della richiesta di cittadinanza tra i requisiti di selezione (si veda l'ordinanza del Tribunale di Milano al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=430  ).

Gia’ nel luglio 2007 l’ASGI aveva denunciato, con un proprio parere, l’illegittima applicazione della norma del R.D. del 1931 nelle procedure di selezione del personale delle imprese del trasporto pubblico urbano e regionale, richiedendo ai sindacati dei trasporti e alle associazioni di categoria di eliminare espressamente tale requisito anche attraverso la contrattazione collettiva (copia della lettera puo’ essere scaricata dal sito web: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/luglio/lett-asgi-discr-trasp-loc.html ). Su sollecitazione dell’ASGI anche l’UNAR era intervenuto con un proprio parere e proprie raccomandazioni redatte nell’ottobre del 2007, anche in questo caso favorevoli alla tesi dell’illegittimità’ della discriminazione operata nei confronti dei cittadini extracomunitari ( copia del parere dell’UNAR puo’ essere scaricata dal sito web: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/novembre/par-unar-trasp-pubblico.html ).

 

A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.