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27.08.2011
 
Censimento della popolazione: A seguito dei ricorsi vinti dall’ASGI a Milano e Genova e delle prese di posizione dell’UNAR, nonché di diverse associazioni, alcuni Comuni italiani, tra cui Roma, Firenze, Faenza, Perugia e Pordenone riaprono le selezioni per le posizioni di rilevatori, consentendo anche ai cittadini extracomunitari di parteciparvi
 

Due ordinanze, rispettivamente  del Tribunale ordinario di Milano – Sezione Lavoro e del Tribunale di Genova, hanno  ritenuto discriminatorio il comportamento dei rispettivi Comuni nell’escludere i cittadini extracomunitari regolarmente residenti dalle selezioni per le posizioni lavorative temporanee di rilevatori del censimento generale della popolazione,   ordinando alle amministrazioni locali di  pubblicare un nuovo bando per permettere l’accesso alla graduatoria anche ai cittadini extracomunitari. All'inizio del mese di agosto, l'UNAR ha inviato ad una cinquantina di Comuni capoluogo il proprio parere favorevole alla partecipazione dei cittadini extracomunitari alle selezioni per le posizioni di rilevatori e coordinatori del censimento. A seguito di tali sviluppi  diversi Comuni italiani hanno provvedendo a modificare i bandi per le selezioni, aprendo la partecipazione anche ai cittadini extracomunitari.

E’ questo il caso ad esempio dei Comuni di Faenza, di Firenze ( vedi sito web: http://www.comune.fi.it/opencms/opencms/amm/atti_e_documenti/concorsi/xv_censimento.html), nei confronti del quale era intervenuta con due lettere l’antenna territoriale locale anti-discriminazione dell’ASGI, del Comune di  Pordenone, sollecitato dalla locale Associazione degli Immigrati, di quello di  Perugia (vedi sito web: http://www.comune.perugia.it/resources/docs/avvisieconcorsi/AvvisoRilevatoriCensimento.pdf ). Anche il Comune di Roma, facendo seguito del parere reso noto dall’UNAR il 19 luglio scorso, e probabilmente in risposta anche ad un ricorso depositato dall’antenna territoriale anti-discriminazione dell’ASGI, con nota  del 16 agosto u.s. ha comunicato all'UNAR la decisione di "offrire l'opportunità di partecipazione al bando anche ai non appartenenti a paesi dell'Unione europea". "Di conseguenza", si legge nella nota, verranno prorogati i "termini di presentazione delle domande per quanto attiene al profilo di "rilevatore" connessa, tra l'atro, alla possibilità per i cittadini extracomunitari di presentare la propria candidatura"(in proposito si veda il sito web dell’UNAR: http://www.unar.it ).

L’ASGI esprime da un lato soddisfazione per questi sviluppi positivi, ma si rammarica  del fatto che nella maggior parte dei Comuni italiani i cittadini extracomunitari continuano ad essere esclusi dalle selezioni, cosi’ come in molti casi le graduatorie sono gia’ state pubblicate con conseguente difficoltà di porre rimedio al comportamento discriminatorio. L’ASGI esprime perplessita’ sul fatto che sia mancata una presa di posizione chiarificatrice da parte dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), nonostante le richieste in questo senso indirizzate tanto  dall’ASGI quanto dall’UNAR  fin dalla meta’ di luglio (si veda in proposito al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1773&l=it ).

Il primo a pronunciarsi sull’illegittimita’ dell’esclusione dei cittadini extracomunitari dalle selezioni per le posizioni di rilevatori del censimento e’ stato il Tribunale di Milano, con l’ordinanza  del 12 agosto scorso (si veda il testo integrale dell’ordinanza al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1773&l=it ).

Secondo il Giudice del lavoro,  Riccardo Attanasio, è del tutto infondata la pretesa del Comune di Milano di fare riferimento alle norme sull'accesso al pubblico impiego: i rilevatori sono infatti legati all'amministrazione da contratti di prestazione occasionale per i quali nessuna norma impone vincoli di cittradinanza, dovendosi invece applicare il principio di parità tra cittadini e stranieri nell'attività contrattuale fissato dall'art. 2, comma 2, del T.U. immigrazione.

Il Giudice ha tuttavia anche colto l'occasione per ribadire che comunque neppure i rapporti di pubblico impiego sono piu’ soggetti al vincolo della cittadinanza se non laddove comportino l’esercizio di pubbliche funzioni (che viene escluso con riferimento all'attività dei rilevatori del censimento) dovendo l'ordinamento attenersi alla convenzione OIL 143/75 che consente di limitare l'accesso dei lavoratori migranti ai rapporti d’impiego solo quando ciò sia necessario a tutela dell'interesse nazionale. La decisione garantisce anche la totale eliminazione della discriminazione ordinando al Comune di Milano riaprire il bando per un periodo identico a quello che era stato garantito per la raccolta delle domande dei cittadini italiani.

Con successiva ordinanza  depositata il 16 agosto scorso, anche il Tribunale di Genova  ha dichiarato la natura discriminatoria della condotta dei Comuni italiani che escludono i cittadini extracomunitari dalle selezioni per gli incarichi di rilevatori e coordinatori comunali del censimento generale della popolazione e delle abitazioni in programma il prossimo autunno (il testo integrale dell’ordinanza del Comune di Genova puo’ essere scaricato al link:  http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1775&l=it )

Il giudice del lavoro di  Genova ha ritenuto illegittima la condotta del Comune di Genova che ha indetto un bando per la selezione dei rilevatori del censimento prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Secondo il giudice di Genova, l'amministrazione comunale non poteva fare riferimento alla normativa che prevedrebbe - secondo l'interpretazione governativa- il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso agli impieghi civili nella Pubblica amministrazione di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 487/94, in quanto gli incarichi di rilevatori comunali del censimento non si costituiscono attraverso rapporti pubblici d'impiego, bensì  nelle modalità dei contratti di lavoro parasubordinato per prestazioni occasionali. Pertanto, secondo il giudice di Genova non vi sono ostacoli normativi alla possibilità per i cittadini extracomunitari di essere assunti come rilevatori del censimento in quanto essi godono del principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di diritti civili e di occupazione in virtù di una molteplicità di norme giuridiche , prima fra tutte l'art. 2 del d.lgs. n. 286/98 facente riferimento alla Convenzione OIL n. 143/1975. Secondo detta Convenzione, lo Stato ha la possibilità di restringere l'accesso dei lavoratori migranti a determinate categorie di occupazioni e funzioni solo quanto questo sia necessario nell'interesse dello Stato. Tale nozione tuttavia deve essere applicata solo con riferimento a quelle attività che comportino potestà d'imperio e di certificazione documentale. Dalla disamina delle circolari ISTAT risulta evidente come i compiti affidati ai rilevatori, pur avendo  un immediato riflesso pubblicistico, non comportano l'esercizio di pubblici poteri per cui il requisito di cittadinanza appare discriminatorio nei confronti dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia. Accogliendo il ricorso proposto dall'ASGI, il giudice ha ordinato al Comune di Genova di pubblicare un nuovo bando di selezione consentendo la presentazione delle domande anche ai cittadini extracomunitari.

A cura del servizio di supporto giuridico anti-discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.