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18.08.2011
 
Alloggi Poste Italiane s.p.a. : Revocati i bandi discriminatori che mettevano all'asta gli alloggi escludendo dall'acquisto i cittadini stranieri
 

A seguito del parere reso dall'UNAR nel luglio scorso in merito ai contenuti discriminatori di alcuni bandi di gara per l'alienazione di alloggi di proprietà delle Poste Italiane, le Poste Italiane s.p.a.  con nota del 4 agosto u.s. hanno comunicato all'UNAR di avviato "una analisi finalizzata alla possibilità di effettuare la revisione dei requisiti di cui devono essere in possesso i partecipanti alle gare di aggiudicazione", provvedendo altresi' a revocare i bandi di gara di recente pubblicazione.
L'UNAR prende atto positivamente di quanto deciso dall'Area "Immobiliare" delle Poste Italiane ed auspica che l'analisi in corso conduca ad un tempestivo ed integrale recepimento del principio di parità di trattamento in conformità con quanto stabilito dal T.U. sull'Immigrazione e dal parere giuridico reso dall'UNAR.

Nel luglio scorso, con un   disciplinare di gara, Poste Italiane s.p.a. aveva messo in vendita all'asta  22 alloggi in una decina di comuni (Brescia, Bologna, Catanzaro, Novara, Milano, Ferrara, Padova, Vercelli, Verona). Al punto 3 del regolamento riguardante l'aggiudicazione era stabilito che coloro che intendono concorrere all'acquisto di un alloggio dovevano produrre il certificato di cittadinanza (italiana). In particolare,  si faceva riferimento - "alle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica...", ovverosia alla legge 24 dicembre 1993 n. 560, articolo unico, comma 9 . In sostanza, Poste italiane aveva fatto riferimento ad una normativa ormai superata secondo la quale  "...i soggetti che hanno diritto all'acquisto" degli alloggi messi all'asta  dovrebbero  essere necessariamente cittadini italiani in quanto solo questi ultimi avrebbero diritto all'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica. La normativa in questione infatti non prende in considerazione gli sviluppi derivanti dall'evoluzione del  diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale sull'immigrazione, per cui i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari sono equiparati ai cittadini nazionali in materia di accesso all'alloggio per gli effetti delle norme dei trattati europei sulla cittadinanza europea, sulla parità di trattamento e sulla libera circolazione, mentre i cittadini di Stati terzi, se regolarmente soggiornanti ed in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale ovvero della carta di soggiorno e se esercitanti attività lavorativa, godono ugualmente del principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 40 c. 6 d.lgs. n. 286/98). L'articolo 9 del decreto legislativo 286/98, inoltre,   per quanto riguarda i cittadini di paesi non appartenenti all'UE, ma titolari del pds per lungo soggiornanti,  prevede infatti che il «cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno ha diritto - tra le altre cose - a usufruire di beni e servizi a disposizione del pubblico... compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica... ".

La CGIL di Brescia aveva dichiarato il proprio sconcerto per l'avviso di gara indetto da Poste italiane s.p.a. mettendo in evidenza come le Poste Italiane abbiano finora ottenuto dagli immigrati  extracomunitari  oltre 50 milioni di euro per i rinnovi dei permessi di soggiorno.

ASGI e Fondazione Piccini di  Brescia avevano dunque presentato una doppia denuncia parlando di «atto discriminatorio»: una a Poste italiane per chiedere di rivedere il disciplinare e modificarlo. L'altra all'ufficio nazionale anti-discriminazioni presso la Presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento per le Pari opportunità. A seguito dell' esposto, l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l'Autorità nazionale anti-discriminazioni istituita  dalla normativa di recepimento della direttiva europea contro le discriminazioni razziali (direttiva n. 2000/43), aveva emanato un proprio parere nel quale evidenziava i profili discriminatori del disciplinare di gara indetto da Poste Italiane s.p.a.. Nel parere redatto dalla consigliere dell'UNAR Oriana Calabresi, veniva richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, secondo la quale una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità nell'accesso a prestazioni o benefici sociali costituisce una discriminazione vietata dall'art. 14 della CEDU se  non è sorretta da una giustificazione oggettiva e ragionevole e se non vi è proporzionalità tra l'obiettivo perseguito e i mezzi impiegati per realizzarlo. Tale giurisprudenza è stata recentemente richiamata pure dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 187/2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 c. 19 della legge  n. 388/20000, nella parte in cui subordina  al requisito del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti  la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti dell'assegno mensile di invalidità. L'UNAR, dunque, concludeva che il disciplinare di gara di Poste Italiane s.p.a. poteva essere considerato un atto a contenuto discriminatorio, laddove subordinava la partecipazione all'asta pubblica per la compravendita degli alloggi al requisito della cittadinanza italiana, senza specificare le motivazioni oggettive e ragionevoli a sostegno di tale requisito, né indicare  un rapporto di proporzionalità tra l'obiettivo perseguito e la restrizione operata (per le prese di posizione di ASGI e UNAR sull'argomento si veda il link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1734&l=it ).

a cura del servizio di supporto giuridico anti-discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.