Dopo la pronuncia del Tribunale di Milano del 12 agosto scorso (si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1773&l=it ), anche il Tribunale di Genova dichiara la natura discriminatoria della condotta dei Comuni italiani che escludono i cittadini extracomunitari dalle selezioni per gli incarichi di rilevatori e coordinatori comunali del censimento generale della popolazione e delle abitazioni in programma il prossimo autunno.
Con ordinanza depositata il 16 agosto scorso, il giudice di Genova ha ritenuto illegittima la condotta del Comune di Genova che ha indetto un bando per la selezione dei rilevatori del censimento prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea.
Secondo il giudice di Genova, l'amministrazione comunale non poteva fare riferimento alla normativa che prevedrebbe - secondo l'interpretazione governativa- il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso agli impieghi civili nella Pubblica amministrazione di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 487/94, in quanto gli incarichi di rilevatori comunali del censimento non si costituiscono attraverso rapporti pubblici d'impiego, bensì nelle modalità dei contratti di lavoro parasubordinato per prestazioni occasionali. Pertanto, secondo il giudice di Genova non vi sono ostacoli normativi alla possibilità per i cittadini extracomunitari di essere assunti come rilevatori del censimento in quanto essi godono del principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di diritti civili e di occupazione in virtù di una molteplicità di norme giuridiche , prima fra tutte l'art. 2 del d.lgs. n. 286/98 facente riferimento alla Convenzione OIL n. 143/1975. Secondo detta Convenzione, lo Stato ha la possibilità di restringere l'accesso dei lavoratori migranti a determinate categorie di occupazioni e funzioni solo quanto questo sia necessario nell'interesse dello Stato. Tale nozione tuttavia deve essere applicata solo con riferimento a quelle attività che comportino potestà d'imperio e di certificazione documentale. Dalla disamina delle circolari ISTAT risulta evidente come i compiti affidati ai rilevatori, pur avendo un immediato riflesso pubblicistico, non comportano l'esercizio di pubblici poteri per cui il requisito di cittadinanza appare discriminatorio nei confronti dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia.
Accogliendo il ricorso proposto dall'ASGI, il giudice ha ordinato al Comune di Genova di pubblicare un nuovo bando di selezione consentendo la presentazione delle domande anche ai cittadini extracomunitari. Il Comune di Genova è stato condannato al pagamento delle spese legali.
Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Elena Fiorini, del Foro di Genova.
A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.