Nel bando d'asta contemplata l'esplicito requisito della cittadinanza italiana. Denuncia della CGIL di Brescia ed esposto di ASGI e Fondazione Piccini contro il bando "discriminatorio". Il sindacato mette in evidenza come le Poste Italiane abbiano finora ottenuto dagli immigrati extracomunitari oltre 50 milioni di euro per i rinnovi dei permessi di soggiorno.
Brescia, - prot. /2011/OD
Oggetto: vendita alloggi patrimoniali
Alle scriventi organizzazioni iscritte all' ELENCO delle ASSOCIAZIONI e degli ENTI che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni di cui all'art. 5 del Dlgs 215/2003, tenuto presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato segnalato che alla pagina web del sito di Poste Italiane dove vengono fornite "informazioni e modalità sugli alloggi patrimoniali messi in vendita da Poste Italiane" ( http://www.poste.it/azienda/alloggi_index.shtm ), sono messi in vendita alloggi in alcuni comuni, tra cui quello di Brescia.
Abbiamo potuto rilevare che il disciplinare di gara adottato da POSTE ITALIANE ( reperibile nella suddetta pagina web) che regola l'aggiudicazione degli alloggi in vendita prevede che "... i soggetti che hanno diritto all'acquisto ... sono: a) Persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ed in particolare: cittadinanza italiana ...".
Riteniamo che il disciplinare citato contrasti con il fatto che la mancato possesso della cittadinanza italiana non determina la decadenza dal diritto all'assegnazione degli aloggi di edilizia residenziale pubblica e in ogni con quanto di seguito riportato:
per quanto concerne i cittadini comunitari:
per quanto concerne i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea :
L'art. 2, comma 2, TU immigrazione ( Dlgs 286/98 ) stabilisce che lo straniero regolarmente soggiornante "gode dei diritti in materia civile che sono attribuiti al cittadino italiano" salvo espressa deroga, che tuttavia può essere apportata solo dalle convenzioni internazionali o dallo stesso Testo Unico.
L'art. 43, comma 2, Dlgs 286/98. stabilisce che "... compie in ogni caso un atto di discriminazione .... b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico a uno straniero, soltanto a causa della sua condizione di straniero ... c) chiunque illegittimamente ... imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso ... all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero".
L'art. 3 comma 1 del Dlgs 215/2003 che ha recepito la Direttiva n° 2000/43/CE, prevede che: "...il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza e origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale ... con specifico riferimento alle seguenti aree ... h) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio ...";
L'art. 9 comma 12 lettera c) del Dlgs 286/98 prevede che il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ( ex carta di soggiorno ) "... può ... usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica ...".
L'art. 40 comma 6 del Dlgs 286/98 stabilisce che "... gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione...".
L'art. 29 D.Lgs. 251/07 attuativo della Direttiva CE 2004/83 stabilisce che "... l'accesso all'alloggio e' consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria secondo quanto disposto dall'articolo 40, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998...". L'art. 27 del Dlgs 251/07 prevede inoltre che " I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria...": non vi è dubbio che l'intervento in questione rientri nel campo dell'assistenza sociale.
Ciò premesso, rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, invitiamo codesto Ente a rettificare il disciplinare di gara in oggetto dandone opportuna informazione agli interessati, diversamente ci attiveremo in ogni opportuna sede ivi compresa quella di cui all'art. 44 del Dlgs 286/98 e all'art. 4 del Dlgs 215/2003.
Si chiede all'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità di formulare una raccomandazione e di esprimere un parere in merito, avvalendosi delle prerogative assegnategli dall'art. 7 c. 2 lett. b) e e) del D.lgs. n. 215/2003, in quanto Autorità Nazionale contro le discriminazioni razziali, costituita per effetto del recepimento della direttiva europea n. 2000/43/CE.
Distinti saluti.
p. la Sezione Regionale Lombardia dell'ASGI
il coordinatore
Avv. LIVIO NERI
p. La Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'Uomo ONLUS
Il Presidente
Dott. Giovanni Valenti