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07.07.2011
 
Decreto legge 89/2011 - Circolare n. 5188 del 29 giugno 2011 del Ministero dell'Interno
 
In particolare il Ministero dell'Interno chiarisce che:

1) la posizione di ogni straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale deve essere attentamente valutata;
2) lo straniero irregolarmente soggiornante deve essere intervistato, al fine di evidenziare quelle informazioni necessarie ad assicurare la completezza dell’attività istruttoria;
3) qualora emergano motivi impeditivi alla concessione del termine per la partenza volontaria, il rimpatrio viene disposto con l’accompagnamento immediato alla frontiera;
4) particolare attenzione deve essere rivolta nell’illustrazione dei motivi posti a fondamento di ogni provvedimento adottato
5) E' consentito allo straniero irregolarmente soggiornante, che sia in possesso di un documento di viaggio valido e che transiti in uscita da un ufficio di frontiera, di lasciare volontariamente l'Italia senza ricevere un provvedimento di espulsione, ma nel caso in cui lo straniero sia già destinatario di espulsione, gli uffici di frontiera interessati devono aggiornare la banca dati SDI, dandone contestuale comunicazione alla Questura competente per il luogo di adozione del provvedimento.

Inoltre, circa la procedura di emersione disciplinata dalla legge n. 102/2009, si chiariscono le situazioni in cui, a fronte di una definizione favorevole dell'istanza da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, la competente Questura abbia negato o revocato il permesso di soggiorno richiesto dallo straniero. A tale proposito, laddove il provvedimento negativo del Questore sia fondato esclusivamente sull'esistenza di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del novellato d. lgs.n. 286 del 1998, sarà possibile riesaminare la determinazione non favorevole precedentemente assunta, in presenza di un'apposita istanza prodotta dall'interessato, a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti dalla norma.

La circolare (94.03 KB)