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05.07.2011
 
Distacco di lavoratori extracomunitari per lo svolgimento di prestazioni qualificate
 
Nella richiesta l'Associazione chiede chiarimenti in merito alla sussistenza o meno di un obbligo in capo all’impresa distaccante di stipulare un contratto di appalto con l’impresa distaccataria e quindi  di allegare l’istanza per la concessione dell’autorizzazione all’ingresso per lavoro. Secondo la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero non è necessario stipulare un contratto tra  le due imprese nell'ipotesi di distacco del lavoratore straniero in Italia per lo svolgimento di prestazioni qualificate , cosi' come previsto dall'art. 27, lettera g del D.Lgs.286/98  in quanto "non si evince alcun riferimento esplicito alla necessaria stipulazione di un contratto di appalto tra il datore di lavoro/eventuale impresa distaccante e l’azienda distaccataria, essendo previsto, invece, quale requisito indispensabile ai fini dell’ingresso al lavoro, l’espletamento di compiti e prestazioni lavorative specifiche di natura subordinata nell’ambito di un arco temporale  determinato."
La stipulazione del contratto di appalto costituisce presupposto necessario per la concessione dell’autorizzazione solo laddove il Legislatore lo ha disposto in modo espresso, come avviene
nell’ipotesi di cui all’art. 27, lett. i), del citato Decreto.

Tuttavia, rinviando a quanto previsto dall’art. 40, comma 11, D.P.R. 31 agosto del 1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, il Ministero ricorda chi può richiedere tale  nulla osta al lavoro (organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali) e cosa s'intende per prestazioni di lavoro subordinato  qualificate ( quelle riferite all’esecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell’opera o del servizio stesso, per un
numero limitato di lavoratori).
"In definitiva"- specifica il Ministero nell'interpello -  "la formulazione generica della normativa permette di considerare i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero da abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa, indicati dall’interpellante, titoli adeguati ad una efficace qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta da quest’ultimo sia coerente con l’esecuzione di opere o servizi particolari che lo stesso è tenuto a svolgere.”

L'Interpello del 27 giugno 2011