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01.07.2011
 
Non puņ essere trasferito in altro Paese il richiedente asilo che dimostra motivi umanitari validi per continuare l'esame in Italia
 
Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva in base all'art.15  del Regolamento n.343 del 2003 (Regolamento Dublino) che attribuisce allo Stato italiano la competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale laddove  si rappresentino motivi umanitari validi.

Il caso vede protagonista un richiedente asilo con esigenze di ricongiungimento familiare determinate dalla nascita in Italia di un bambino dal rapporto tra il richiedente asilo e una cittadina straniera che abitualmente vive sul territorio nazionale.

Si ringraziano Salvatore Fachile e Antonella Inverno.