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30.06.2011
 
Protezione sussidiaria se le violenze nel territorio di origine sono di natura indiscriminata
 

Pur non dimostrando adeguatamente una situazione di personale persecuzione, il Giudice ha dichiarato accoglibile la domanda di protezione sussidiaria di una cittadina straniera che sarebbe dovuta essere rimpatriata. In primo luogo il Giudice ricorda che, in base alla Direttiva 2004/83/Ce, recepita con d.lgs 251 del 2007, "l'autorità amministrativa esaminante e il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda (..) fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria". Da qui il giudice ha ritenuto utili ai fini della decisione finale le informazioni raccolte dai siti istituzionali ("Viaggiare sicuri" del Ministero degli esteri e dal sito dell'Istituto per commercio estero) sia dalle ONG (Amnesty International).
Il Tribunale ha ricordato anche la Corte di Giustizia europea con la sentenza 17/02/2009 ( Causa C 465/07) abbia precisato che " al momento della domanda di protezione, si può tener in conto  dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata sicché "le pertinenti disposizioni della Direttiva  devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale"
In base alle informazioni raccolte, che definivano la situazione di rischio generalizzato del territorio di origine della richiedente, legato ad episodi di violazione dei diritti umani, in particolar modo nei riguardi delle donne, il Tribunale ha ritenuto accoglibile la domanda di protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs 19/11/2007 n. 251 .