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27.06.2011
 
Tribunale di Monza: E’ discriminatoria la condotta del Comune che non concede ai lungo soggiornanti l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi
 

Con ordinanza dd. 10 giugno 2010 n. 36/2011, il collegio giudicante del Tribunale di Monza, sez. lavoro, ha ritenuto discriminatoria la condotta tenuta dal Comune di Desio, che non aveva accolto l'istanza prodotta da una cittadina pakistana, lungo soggiornante in Italia,  per la concessione dell'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori e a basso reddito, in quanto, secondo la legislazione interna vigente, questo spetterebbe solo ai cittadini italiani, a quelli comunitari e ai rifugiati politici (art. 65 L. 448/1998).

Il tribunale di Monza ha correttamente rilevato che il cittadino di Paese terzo non membro dell'Unione europea, titolare del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui alla direttiva n. 109/2003/CE, gode dello stesso trattamento riservato ai cittadini italiani per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, per effetto della norma di cui all'art. 11 c. 1 e 4 della direttiva medesima. Il d.lgs. n. 3/2007 ha recepito la direttiva europea sui lungo soggiornanti, sostituendo l'art. 9 del T.U. imm., e prevedendo l'accesso del lungo soggiornante alle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, salvo deroghe espresse, che non sarebbero mai state previste. Di conseguenza, secondo il tribunale di Monza, la norma di recepimento della direttiva europea deve  prevalere su quella precedente di cui alla legge 448/98, garantendo anche ai lungo soggiornanti l'accesso alla prestazione.

La decisione del collegio giudicante del  Tribunale di Monza nasce dal reclamo presentato da una lungo soggiornante contro una precedente decisione del giudice del lavoro di Monza (ordinanza 9.3.2011), con la quale quest'ultimo si era limitato a rinviare il giudizio alla Corte Costituzionale, sollevando la questione della legittimità costituzionale della clausola di cittadinanza prevista dalla legge del 1998.

Il collegio giudicante del Tribunale di Monza ha accolto la tesi dei legali della reclamante, secondo  i quali il giudice cautelare, pure sollevando questione di legittimità costituzionale, può comunque provvedere in ordine alla domanda cautelare assumendo una decisione parziale o provvisoria. Il tribunale di Monza ha infatti precisato che dall'esame della  giurisprudenza della Corte Costituzionale, si può concludere che sussiste la possibilità che vengano sollevate questioni di legittimità costituzionale in sede cautelare, cui appartiene anche il procedimento di cui all'azione giudiziaria anti-discriminazione, sia nell'ipotesi in cui il giudice non provveda alla domanda e sia nell'ipotesi in cui venga concessa la relativa misura. In quest'ultimo caso, è però necessario che la concessione della cautela non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del giudice (sentenze n. 151/2009, n. 161/2008, ordinanze n. 393/2008 e 25/2006).

L'ordinanza del Tribunale di Monza è il secondo precedente giurisprudenziale favorevole all'estensione anche ai cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui alla direttiva n. 109/2003/CE della prestazione sociale dell'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi, dopo l'ordinanza del Tribunale di Gorizia del 01.10.2010 n. 351/10, confermata in sede di reclamo con l'ordinanza dd. 07.12.2010 n. 506/10 (si veda pagina web:    http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1317&l=it ).


Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Alberto Guariso del Foro di Milano.


A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.