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07.06.2011
 
Rilascio della carta d'identità ai minori - Nuove disposizioni
 
L'art. 10, comma 5 del Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 prevede nuove disposizioni in materia di rilascio della Carta d'identità ai minori modificando l'art. 3 del T.U.L.P.S., di
cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante la disciplina di tale documento.
Il Ministero dell'Interno precisa nella nota che le misure relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.

Le modifiche riguardano l'età per il rilascio della carta d'identità : viene soppresso il limite minimo di età precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore.
In particolare, è previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni.
Rimane necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. l del D.P.R. n. 649/1974;

Il Decreto-legge prevede, inoltre, l'esenzione dell'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di età inferiore ai dodici anni.