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25.05.2011
 
La FIGC autorizza il tesseramento da parte di una società calcistica di un minore straniero non accompagnato.
 

Con un provvedimento della FIGC - Commissione regionale per l'Abruzzo dd. 3 maggio 2011,  è stato autorizzato il tesseramento per una società sportiva calcistica di un giovane di origine senegalese giunto in Italia senza essere accompagnato dai suoi genitori e sottoposto a tutela.

Inizialmente, la FIGC aveva opposto un rifiuto al tesseramento facendo riferimento agli artt. 19 e 19 bis del regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei giocatori. Tali norme prevedono infatti che il primo tesseramento da parte di una società calcistica di un minore straniero  di anni 18 possa avere luogo solo se questi  sia  giunto nel Paese di destinazione assieme ai genitori per motivi indipendenti dal calcio, ovvero abbia compiuto il 16° anno di età ed  il trasferimento avvenga all'interno dell'Unione europea o dell'Area economica europea (AEE) ed in questo caso la società calcistica deve assicurare  anche una formazione scolastica o professionale adeguata al minore  accanto a quella calcistica.

Tali norme del Regolamento FIFA risponderebbero alla finalità di contrastare il fenomeno del trafficking  internazionale di calciatori di minore età, in quanto succede talvolta che tali minori, una volta compiuta la maggiore età, qualora non riescano ad inserirsi nella carriera calcistica professionistica, vengono abbandonati dalle società e dunque si trovano privi di possibilità alternative  di  inserimento sociale  per la mancanza di una formazione scolastica o professionale parallela a quella calcistica.

Con una lettera inviata  il 19 aprile scorso alla FIGC, ASGI, Rete G2 e Save the Children  avevano affermato  che l'applicazione di tale divieto in forma così rigida ed assoluta nei confronti dei minori non accompagnati di nazionalità extracomunitaria appare sproporzionato e irragionevole in quanto finisce per impedire al minore medesimo di avvalersi della pratica sportiva quale possibile occasione di inclusione nella società italiana e dunque proprio tale divieto potrebbe costituire fonte di ulteriore marginalità  sociale del minore anziché di una sua maggiore protezione.

Per tale ragione, le associazioni firmatarie hanno precisato  che un'applicazione rigida dell'art. 19 del Regolamento FIFA appariva in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, creando una discriminazione illegittima nei confronti dei minori stranieri rispetto a quelli di cittadinanza italiana nell'esercizio dell'attività sportiva, in violazione quindi anche dell'art. 43 del d.lgs. n. 286/98. Le associazioni firmatarie avevano dunque richiesto alla FIGC di riconsiderare il proprio comportamento.

Il testo della lettera inviata da ASGI, G2 e Save the Children alla FIGC, può essere scaricata dal link:   

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_figc_tesseramento_calciatori_minori_non_accompagnati.pdf


L'iniziativa di  ASGI, Rete G2 e Save the Children è stata assunta nell'ambito del progetto R.E.T.E. (Row's Emergency and Teen Emporwement), diretto alla promozione del principio di parità di trattamento sul territorio nazionale tra persone in età giovanile di diversa origine, finanziato con il contributo del Dipartimento Pari Opportunità - UNAR nell'ambito del Programma europeo PROGRESS.