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18.03.2011
 
Il Tribunale di Udine conferma: “E’ discriminazione indiretta vietata dal diritto europeo richiedere un requisito di anzianità di residenza in Italia ai fini dell’accesso al contributo affitti”
 

Con ordinanza dd. 7 marzo 2011 (n. 6344/2010), il collegio giudicante del Tribunale di Udine ha respinto i reclami presentati rispettivamente  dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Comune di Majano contro l'ordinanza del giudice di prime cure dd. 17.11.2010 che aveva accolto il ricorso presentato congiuntamente da un cittadino romeno e dall'ASGI avverso l'esclusione dell'interessato e di tutte le altre categorie di cittadini stranieri protetti dal principio di non discriminazione di cui alle fonti di diritto europeo dal bando indetto dal Comune di Majano per l'accesso al contributo affitti, a causa del mancato soddisfacimento del requisito di anzianità di residenza o di attività lavorativa decennale in Italia richiesto dalla legge regionale del FVG n.  6/2003 così come modificata dalla legge regionale del FVG n. 18/2009.

Il giudice di prime cure  aveva accolto tutti i rilievi mossi dai ricorrenti, riconoscendo che un criterio di anzianità di residenza costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata su basi di nazionalità perché può essere soddisfatto proporzionalmente in misura maggiore dai cittadini nazionali piuttosto che da quelli migranti per ovvie ragioni di un minore radicamento sul territorio dei secondi. Inoltre, tale discriminazione indiretta non può ritenersi sorretta da una valida causa giustificatrice, avendo in considerazione le finalità per loro natura universalistiche dell'istituto del sostegno alle locazioni, volto a garantire  -mediante la riduzione della spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione  -l'accesso dei non abbienti al diritto all'abitazione, quale diritto sociale fondamentale, e come tale spettante a tutti i residenti. Il giudice aveva inoltre riconosciuto che la preferenza accordata secondo criteri di "autoctonia" (lungo residenti) e di "consanguineità" (discendenti di emigranti friulani o giuliani) determina una discriminazione su basi etnico-razziali, esplicitamente vietata dalla direttiva europea n. 2000/43/CE.

Dalla constatazione della illegittimità del criterio di anzianità di residenza previsto dalla normativa regionale, il giudice di prime cure aveva concluso che il Comune di Majano avrebbe dovuto disapplicarlo ed ammettere il cittadino rumeno al bando di concorso, così come non avrebbe dovuto prevedere nel bando medesimo analoghe discriminazioni nei confronti dei cittadini dell'Unione europea, dei rifugiati, dei titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e degli stessi cittadini italiani. Il giudice del lavoro del Tribunale di Udine aveva  dunque ordinato al Comune di Majano  di ammettere il cittadino rumeno alle graduatorie previste dal bando, e al Comune di Majano e alla direzione regionale competente di trattare la sua istanza in condizioni di parità di trattamento con gli altri concorrenti. Aveva ordinato pure al Comune di Majano di pubblicare a proprie spese il provvedimento giudiziario  sul quotidiano di Udine "Messaggero Veneto".

Il collegio giudicante del Tribunale di Udine ha rigettato il reclamo della Regione Friuli-Venezia Giulia che sosteneva di non poter essere chiamata in giudizio in relazione al fatto che l'atto amministrativo asseritamente discriminatorio era stato emanato unicamente dal Comune di Majano. Secondo il collegio giudicante del Tribunale di Udine, invece, il giudice di prime cure ha motivato in modo convincente la necessità di coinvolgere la Regione FVG nel procedimento giurisdizionale, non in quanto organo legislativo, ma in quanto organo amministrativo coinvolto cioè nel procedimento amministrativo relativo all'assegnazione ed erogazione effettiva del contributo in questione. Infatti,  secondo il Tribunale di Udine, il giudice di prime cure ha correttamente concluso che l'ordine a rimuovere integralmente ed effettivamente le conseguenze dell'atto discriminatorio necessariamente doveva rivolgersi non soltanto al Comune di Majano, ma anche alla Regione FVG, in relazione alle specifiche competenze attribuite a quest'ultima nel procedimento amministrativo in questione (approvazione delle graduatorie, determinazione del riparto dei fondi ed assegnazione dei medesimi ai rispettivi comuni), senza che dunque avesse rilevanza il fatto che tali diverse fasi fossero riconducibili ad un unico ovvero a due distinti procedimenti amministrativi. Il reclamo presentato dal Comune di Majano è stato rigettato in quanto tardivo, ovvero presentato dopo la scadenza del termine dei quindici giorni successivi alla comunicazione dell'ordinanza previsto dall'art. 669-terdecies, comma 1 c.p.c.

La Regione Friuli-Venezia Giulia è stata condannata al pagamento delle spese legali relative alla fase del reclamo.

Per un'analisi più approfondita dell'ordinanza del Tribunale di Udine dd. 17.11.2010, si rimanda alla pagina web:  http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1282&l=it .

A cura del Servizio anti-discriminazioni etnico-razziali e religiose dell'ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.