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28.02.2011
 
Tar Lazio - Sentenza breve n. 1362 dell'11 febbraio 2011 - Accoglimento della conversione del permesso di soggiorno minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
 
Il ricorso ripropone una questione che è già stata esaminata dalla giurisprudenza, anche della Sezione, in senso favorevole al ricorrente (TAR Lazio, Sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. n. 4232/2010).

Rileva il Collegio come alla fattispecie in esame deve essere applicato il disposto di cui all’art. 32, co. 1, D.Lgs. n. 286/1998 nel testo anteriore alla l. n. 94/2009 che consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro a prescindere dalla partecipazione ad un progetto almeno biennale. La nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009 - che anche per i minori affidati consente il rilascio del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale - infatti, non può applicarsi se non in modo da consentire ai minori di partecipare al progetto biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale di cui all’art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998.

Non rientrando il ricorrente nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina – avendo lo stesso compiuto la maggiore età in un periodo antecedente due anni dalla entrata in vigore della legge – il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.


Si ringrazia l'avv. Salvatore Fachile di Roma per la segnalazione.