Il licenziamento di una educatrice d'infanzia impiegata presso la direzione un asilo di una parrocchia protestante tedesca, a motivo dell'appartenenza della dipendente ad una confessione religiosa diversa, non costituisce violazione dell'art. 9 CEDU in materia di libertà religiosa. La Corte di Strasburgo ha valutato l'incompatibilità degli insegnamenti fondamentali della Chiesa protestante rispetto a quelli della "Chiesa universale" cui l'educatrice d'infanzia aveva aderito, ed il fatto che il contratto di lavoro con un'organizzazione fondata sull'ethos religioso implica il rispetto di un dovere di fedeltà verso l'etica dell'organizzazione, in riferimento anche alle specifiche caratteristiche delle mansioni lavorative svolte dall'interessata, per cui ha concluso che i tribunali nazionali tedeschi hanno correttamente valutato che l'interesse della chiesa protestante a preservare la credibilità dell'istituzione educativa rispetto ai genitori degli allievi frequentati doveva ritenersi prevalente sull'interesse dell'educatrice d'infanzia a manifestare liberamente il credo religioso, senza ripercussioni negative sulla propria condizione lavorativa. Secondo la Corte di Strasburgo, il principio della libertà religiosa non può di per sé rendere illegittima una clausola di fedeltà all'ethos dell'organizzazione richiesta in sede di stipula del contratto di impiego in quanto questa è legittima espressione dell'autonomia dell'organizzazione religiosa, riconosciuta per effetto dell'art. 11 della CEDU sulla libertà di espressione. Questo purchè, anche tenendo conto delle circostanze individuali di ogni singolo caso, la clausola di fedeltà all'ethos dell'organizzazione non sia inaccettabile e sproporzionata rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Nel presente caso, nel momento in cui ha sottoscritto il contratto, l'educatrice di infanzia poteva rendersi perfettamente conto dell'incompatibilità tra la sua appartenenza alla "Chiesa Universale" e l'impiego presso la Chiesa protestante, la quale, in quanto organizzazione fondata sull'etica e la religione, può legittimamente pretendere dai propri dipendenti assegnati a funzioni educative rivolte a minori, doveri di lealtà, per preservare la propria credibilità all'esterno e nei confronti dei genitori degli allievi dell'asilo parrocchiale. La decisione delle autorità giurisdizionali tedesche di non considerare illegittimo il licenziamento dell'educatrice d'infanzia, rientra dunque nel margine di apprezzamento lasciato agli Stati, in quanto tali autorità nazionali hanno effettuato un corretto bilanciamento tra i diversi interessi in gioco. Ne consegue che la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l'art. 9 CEDU non sia stato violato dalle autorità tedesche.