Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
11.02.2011
 
Corte di Appello di Milano: Illegittima l’espulsione del cittadino comunitario solo perché non ha provveduto all’iscrizione anagrafica dopo i primi tre mesi di soggiorno in Italia
 

La Corte di Appello di Milano, con ordinanze dd. 10.12.2010, depositate il 3 febbraio scorso (n. RG 396 e 397/2010), ha respinto il reclamo promosso dalla Prefettura e Questura di Pavia e dal Ministero dell'Interno avverso la decisione del Tribunale di Pavia che aveva accolto il ricorso di due nuclei familiari romeni di etnia Rom che erano stati allontanati dal territorio italiano in quanto non avrebbero fissato l'iscrizione anagrafica allo scadere dei primi tre mesi di soggiorno in Italia, né risultavano in possesso di risorse economiche sufficienti.

La Corte di Appello di Milano afferma che l'art. 21 del d.lgs. n. 30/2007, con il quale è stata recepita la direttiva europea in materia di libera circolazione (n. 2004/38/CE), non prevede la possibilità di allentamento del cittadino comunitario per il solo fatto di non aver richiesto l'iscrizione anagrafica al decorrere dei  tre mesi di soggiorno successivi all'ingresso in Italia. Al di fuori dei casi  di ordine pubblico, sicurezza nazionale e sanità pubblica,  l'allontanamento del cittadino comunitario può avvenire solo quanto questi diviene un onere eccessivo per il sistema di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante, ma tale  ipotesi deve rispondere a criteri di proporzionalità. Ne consegue che debba essere esclusa la legittimità di un provvedimento di allontanamento per il solo fatto che l'interessato o i suoi familiari abbiano fatto ricorso al sistema di assistenza sociale e, comunque, anche quando il ricorso all'assistenza sociale diviene eccessivo e sistematico, deve escludersi ogni automatismo,  bensì debbono comunque essere valutati criteri quali la durata del soggiorno, la previsione prognostica delle possibilità di inserimento futuro nella società ospitante, la situazione personale degli interessati relativamente all'età, alle condizioni di salute, alla situazione familiare complessiva. Questo in considerazione delle linee guida contenute nella  Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio europeo del 2 luglio 2009 riguardo ad una corretta applicazione della direttiva europea in materia di libertà di circolazione.

Nel caso in questione, il Tribunale di  Pavia ha correttamente valutato che gli interessati, due nuclei familiari di cittadinanza romena di etnia rom, avevano dimostrato  il possesso di contratti di lavoro concernenti attività di lavoro domestico, la disponibilità di un contratto di comodato per unità immobiliari da adibire ad abitazione, concesse da enti caritativi,  l'iscrizione dei minori ad istituti scolastici, per cui non poteva sostenersi che i nuclei familiari in questione erano divenuti un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale, potendosi altresì convenire che i medesimi erano invece indirizzati ad un percorso di integrazione sociale suscettibile di positiva evoluzione. Ne derivava dunque correttamente una valutazione di illegittimità dei provvedimenti espulsivi adottati dalla Prefettura e Questura di Pavia.

Si ringrazia l'avv. Alberto Guariso, del foro di Milano per la segnalazione.