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09.02.2011
 
TAR Campania - Sentenze n. 356 e 362 - sezione VI - Non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, la condanna del richiedente per i reati di ricettazione e violazione delle norme sul diritto di autore.
 
Il TAR Campania con due distinte sentenze la n. 356 e 362 del 2011 ha riconosciuto che per negare il rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, è necessario far luogo ad una valutazione specifica della pericolosità sociale del ricorrente e non è possibile limitarsi, come invece avvenuto nei casi di specie, a riprodurre le condanne elevate a suo carico, trascurando, tra l’altro di valutare il suo pieno inserimento nel contesto sociale e nazionale.

In particolare il TAR Campania afferma che: “ l’articolo 9, comma, 4, del d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato … e nel valutare la pericolosità si deve, tra l’altro, tener conto di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice”.

Inoltre, "Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego il questore deve però, in ogni caso tener conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero". Ne deriva che: “ la legislazione attuale richiede che l'eventuale diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti debba essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità, con esclusione di automatismi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 26 febbraio 2010, n. 1133), tenendosi quindi in debito conto, ai sensi dell’articolo 8 CEDU, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. sesta, 13 settembre 2010, n. 6566, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541 cit.; 13 dicembre 2009, n. 7571)”.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali