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Corte Costituzionale, ordinanza del 19 ottobre 2009, n. 277
 
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione quale circostanza aggravante del fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e della personalità della responsabilità nonché contrasto con la finalità rieducativa della pena - Carenza assoluta di motivazione in ordine ad una condizione essenziale di rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità. Depositata il 29.10.2009.
 
Corte Costituzionale, ordinanza del 19 ottobre 2009, n. 277.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., come introdotto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede come circostanza aggravante comune il fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale: il rimettente, infatti, non ha spiegato per quale ragione l'aggravante dovrebbe applicarsi a reati che consistono, come quello contestato nel giudizio principale, in violazioni della disciplina dell'immigrazione, posto che, secondo quanto stabilito dall'art. 61 prima parte cod. pen., le circostanze comuni aggravano il reato solo quando non ne sono elemento costitutivo o circostanze aggravanti speciali.