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07.02.2011
 
Corte di Cassazione – Sentenza n. 2647 del 3 febbraio 2011 – Minori - Art 31 comma 3 del Testo Unico - Inserito commento Asgi
 
La Cassazione con sentenza n. 2647 del 2011 in materia di art. 31 comma 3 del d.Lgs. 286/98 ha recentemente affermato che:

"La temporanea autorizzazione alla permanenza del familiare del minore prevista dall' art. 31 - D.Lgs. n. 286 del 1998,  in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contigenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sè non di lunga od indetrminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e strndardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare"
.

Tale decisione conferma quanto già precedentemente disposto dalle Sezioni Unite con sentenza n. 21799 del 2010 che in tale occasione affermava che "dovevasi escludere che il campo di applicazione dell'art. 31 co.3 TU Imm. sia limitato alle sole situazioni emergenziali od eccezionali attinenti il minore  ma che devono rilevare tutte le situazioni di danno effettivo concreto, percepibile e grave che, in riferimento all'età, alle condizioni di salute ed all'equilibrio psicofisico sia assai probabile che possano derivare per effetto della recisione del legame personale in atto o dall'allontanamento traumatico dall'ambiente nel quale il minore è cresciuto".

Per ulteriori approfondimenti si legga il commento alla sentenza.

Si ringrazia l'avv. Nazzarena Zorzella del Foro di Bologna per il commento alla sentenza.