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02.02.2011
 
Tribunale di Torino - Ordinanza del 28 gennaio 2011 - Il Giudice non proroga il trattenimento presso il C.I.E. di un richiedente asilo
 
Il giudice della Nona Sezione Civile del Tribunale di Torino emana un'interessante ordinanza che riguarda il rapporto tra il trattenimento del richiedente asilo e le norme della direttiva europea "rimpatri" n. 115/2008. 

L'ordinanza si riferisce alla vicenda di un richiedente asilo trattenuto in un CIE dopo avere fatto ingresso irregolare nel nostro Paese. Il trattenimento viene  convalidato dal Giuidce Di Pace, e poi prorogato dal   Tribunale Ordinario. Il 21 gennaio  viene notificato  al richiedente il rigetto dell'istanza di asilo. Pendenti i termini per il ricorso, viene richiesta la proroga del trattenimento  al Giudice di pace che si dichiara incompetente perchè è ancora in corso la procedura di asilo non essendo decorsi i 15 gg per la presentazione dell'eventuale  ricorso contro il rigetto del riconoscimento della protezione internazionale.

A seguito dell'udienza avanti il Giudice civile riconosce la propria competenza, ed afferma due importanti principi:

1) la proroga potrebbe essere concessa, in quanto l'art. 21 D.Lgs. 25/08 richiama integralmente il 14 T.U., quindi consente più di una proroga sino alla definizione del procedimento;

2) si deve applicare la direttiva europea 115/2008 ("direttiva rimpatri") anche al trattenimento del richiedente asilo - quindi con tutti i limiti all'istituto del trattenimento, non appliabile autonomaticamente, ma solo nei casi in cui si riscontrabile ad esempio il  pericolo di fuga o la pericolosità sociale, con  relativo obbligo di motivazione - anche perchè altrimenti sorgerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il semplice espellendo (che potrebbe non essere trattenuto) e il richiedente asilo  già destinatario di espulsione o respingimento (che dovrebbe sempre essere trattenuto).

Si ringrazia l'avv. Gianluca Vitale, del Foro di Torino per la segnalazione.