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13.01.2011
 
Corte di Cassazione: Il risarcimento del danno patrimoniale e non derivante dal decesso dello straniero avvenuto in Italia a seguito di incidente stradale va assicurato al familiare straniero anche se residente all’estero alle stesse condizioni previste per il cittadino italiano, a prescindere dalla condizione di reciprocità
 

La Suprema Corte di Cassazione (III Sez. civile), con la sentenza n. 450/2011,  ha accolto il ricorso di una cittadina albanese, madre di un cittadino albanese defunto a seguito di un incidente stradale avvenuto in Italia per causa altrui, che si era vista rifiutare dalla compagnia assicuratrice del danneggiante il risarcimento del danno per mancanza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi. La Corte di Appello di Napoli aveva dato ragione alla compagnia assicuratrice ritenendo che doveva trovare applicazione la condizione di reciprocità, in relazione all'ordinamento albanese e che la ricorrente non era stata in grado di soddisfare l'onere probatorio.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della cittadina albanese, ritenendo che le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona debbono imporre un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16 delle preleggi, per cui questo non può trovare applicazione nei confronti dello straniero, anche se non presente in Italia,  nelle materie e situazioni ove siano in gioco diritti inviolabili della persona umana, che vanno dunque garantiti allo straniero alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Pertanto, quando dall'incidente stradale avvenuto in Italia deriva una lesione di un valore della persona umana, costituzionalmente garantito quale diritto fondamentale, tra cui il diritto alla  vita e alla salute, il danno patrimoniale e non subito dai prossimi congiunti della vittima deceduta deve essere risarcito alle stesse condizioni e nelle stesse forme previste per i cittadini italiani, senza che abbia rilevanza né la condizione di straniero del congiunto, né la sua residenza all'estero. Questo in virtù della diretta applicazione della tutela dei valori costituzionali attinenti alla famiglia ed al rapporto parentale (artt. 2, 29 e 30 Cost.). Il principio di uguaglianza tra stranieri e cittadini si estende dunque a tutte le forme di azioni risarcitorie previste dal codice civile: la generica azione da responsabilità aquiliana nei confronti dell'autore del fatto illecito (il conducente) ex art. 2043 c.c., ma anche l'azione per responsabilità solidale nei confronti del proprietario e del conducente dell'automezzo, e l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile (o del Fondo di garanzia per le vittime della strada) nelle ipotesi previste dalle legge n. 990/1969 e dal codice delle assicurazioni, di cui al D.P.R. n. 209/205. Secondo la Cassazione, inoltre, la legittimità dell'azione diretta nei confronti del solo assicuratore contraente da parte del danneggiato extracomunitario deve ritenersi fondata anche sulla base dell'interpretazione civilistica delle norme relative al contratto di assicurazione.