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20.12.2010
 
Corte Costituzionale - Espulsione amministrativa - Non è punibile lo straniero espulso che non lascia l'Italia se già inottemperante a precedente espulsione perché indigente
 
La Corte costituzionale (sent. n. 359/2010 del 17 dicembre 2010) dichiara incostituzionale il reato di permanenza nel territorio dello Stato di straniero espulso già precedentemente inottemperante all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, nella parte in cui non prevede che non sia punibile lo straniero inottemperante perchè privo dei mezzi necessari perché indigente.
L'art. 14, comma 5-quater del testo unico delle leggi sull'immigrazione, come modificato dalla legge n. 94/2009, è incostituzionale nella parte in cui non dispone che l’inottemperanza all’ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo «senza giustificato motivo».

Corte Costituzionale, sentenza del 17 dicembre 2010 n. 359

La Corte ricorda che la disposizione sollevata dal Tribunale di Voghera nasce da una modifica apportata dalla legge 94/09 e  prevede che lo straniero destinatario di un ordine di allontanamento emesso in esecuzione del decreto di espulsione adottato dopo l’inottemperanza ad un precedente ordine di allontanamento sia punito con la reclusione da uno a cinque anni. La norma, introdotta dalla legge n. 94 del 2009, presenta due elementi di differenziazione rispetto all'art. 14 comma 5 - ter:  la pena è aumentata nel suo valore massimo (cinque anni di reclusione, in confronto ai quattro previsti dal comma precedente),  ma non viene riprodotta l’espressione «senza giustificato motivo», presente invece nella norma incriminatrice contenuta nello stesso comma 5-ter.
La clausola del «giustificato motivo» - ricorda la Corte -  risulta tra quelle «destinate in linea di massima a fungere da “valvola di sicurezza” del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché – anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione – l’osservanza del precetto appaia concretamente “inesigibile” in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo». Tale clausola, pertanto, nella ricorrenza di diverse eventualità di fatto (estrema indigenza, indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, difficoltà nell’ottenimento dei titoli di viaggio, etc.), «esclude la configurabilità del reato» (sentenza n. 5 del 2004).
Nell’ipotesi di inottemperanza all’ordine di allontanamento emesso dopo un analogo provvedimento, a sua volta non osservato, la Corte si chiede se si profili una situazione sostanzialmente diversa, tale da giustificare un differente trattamento dello straniero colpito da provvedimento di espulsione.
Essa rileva che "Se una particolare situazione è tale da giustificare il mancato allontanamento entro cinque giorni, non si vede perché la considerazione giuridica della stessa debba mutare radicalmente per il semplice fatto che la situazione permanga, si ripresenti o insorga in occasione di un successivo ordine di allontanamento. (...) Un estremo stato di indigenza, che abbia di fatto impedito l’osservanza dell’ordine del questore nello stretto termine di cinque giorni, non diventa superabile o irrilevante perché permanente nel tempo o perché insorto o riconosciuto in una occasione successiva. Il rimedio ordinario previsto dalla legge per la presenza illegale nel territorio dello Stato del destinatario di un provvedimento di espulsione – occorre ricordarlo – è l’esecuzione coattiva del provvedimento stesso. In assenza di tale misura amministrativa, l’affidamento dell’esecuzione allo stesso soggetto destinatario del provvedimento incontra i limiti e le difficoltà dovuti alle possibilità pratiche dei singoli soggetti, che il comma 5-ter dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 ha preso in considerazione, in un ragionevole bilanciamento tra l’interesse pubblico all’osservanza dei provvedimenti dell’autorità, in tema di controllo dell’immigrazione illegale, e l’insopprimibile tutela della persona umana. Tale tutela non può essere esclusa o attenuata in situazioni identiche, ancorché successive, senza incorrere nella violazione dell’art. 3, primo comma, Cost. "

Si ringrazia per  la segnalazione Paolo Bonetti