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16.12.2010
 
Comune di Azzano decimo: revocata l'ordinanza che negava l'assistenza sociale agli immigrati
 

La Commissione europea,  Direzione centrale Giustizia, Direzione diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione europea, ha comunicato di avere   archiviato  il procedimento di infrazione del diritto comunitario che era stato avviato nei confronti della Repubblica Italiana- Regione Friuli Venezia Giulia in considerazione dei profili discriminatori dell'ordinanza del Sindaco di Azzano  Decimo dd. 23.01.2008, con la quale i cittadini stranieri, inclusi quelli comunitari, erano stati esclusi dai benefici sociali previsti dalle norme allora in vigore del reddito minimo di cittadinanza ed era stato previsto l'obbligo di sistematica comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza del nominativo degli stranieri richiedenti forme di assistenza nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali.


Sulla base di una segnalazione inviata dall'ASGI in data 3 luglio 2008, la Commissione europea aveva aperto un procedimento preliminare di infrazione del diritto comunitario, in relazione all'evidente violazione del principio di parità di trattamento  previsto dal diritto dell'Unione europea a favore dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione e di talune categorie di cittadini di Paesi terzi protetti dal diritto comunitario (ad.  es. i rifugiati e i lungo soggiornanti).

A seguito della formale notifica dell'intenzione della Commissione europea di aprire un procedimento preliminare di infrazione,  il Presidente della Regione FVG aveva invitato in due occasioni il Sindaco di Azzano Decimo a revocare l'ordinanza.

A distanza di un anno e mezzo dal primo invito, il Sindaco facente funzioni, in data 21 ottobre 2010, con ordinanza n. 22/2010 ha disposto la revoca del provvedimento. In data 4 novembre, una nota della Regione FVG con la notizia della revoca è stata comunicata dalle autorità italiane alla Commissione europea.

Pur esprimendo soddisfazione per la revoca dell' ordinanza comunale anti-immigrati, giunta con ogni evidenza a seguito delle pressioni esercitate dalla Commissione europea, l'ASGI esprime  perplessità  sul  passaggio  contenuto nella nuova ordinanza con la quale il sindaco facente funzioni si riserva di salvaguardare i contenuti della precedente ordinanza, per la parte ritenuta compatibile con il quadro normativo, trasponendoli in un apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.

Si ravvede pertanto, la necessità che venga mantenuta una  stretta vigilanza sull'operato amministrativo delle autorità comunali di Azzano Decimo affinchè i contenuti dell'ordinanza del 23 gennaio 2008 non si ripresentino di fatto sotto altra forma.

Non può che destare inoltre perplessità il passaggio dell'ordinanza nel quale si giustifica la revoca non in base all'illegittimità originaria dell'atto per la sua manifesta inconciliabilità con le norme del diritto europeo in materia di cittadinanza europea, libertà di circolazione e parità di trattamento, bensì con il mutamento sopravvenuto di supposte situazioni contingibili, che all'epoca avrebbero "alterato il consorzio sociale, creando allarme sociale, incertezza e disturbo ai principi dell'honeste vivere". Tale argomentazione non viene giustificata da alcun dato di fatto o elemento volto a comprovare l'effettiva  esistenza di siffatte condizioni di allarme sociale al momento in cui l'ordinanza venne adottata, né viene data logica e ragionevole giustificazione dell'asserito nesso   tra la supposta  situazione di allarme sociale ed il diritto all'assistenza sociale degli immigrati, né viene minimamente argomentato come si sia concretizzato tale  asserito  mutamento delle condizioni sociali.  

L'ASGI sottolinea, inoltre, come   appaia irragionevole e moralmente inaccettabile che il diritto all'accesso dei cittadini stranieri al sistema integrato dei servizi sociali, in condizioni di parità di trattamento con i cittadini nazionali,  possa essere considerato alla stregua di un fattore turbativo dell' ordine sociale, quando invece,  in base ai  principi basilari di etica pubblica, nonché secondo  le norme ed i principi fondamentali dell' ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea,  il principio di non discriminazione è invece  fattore e strumento imprescindibile di coesione sociale (si veda ad es. il considerando n. 4 della direttiva n. 109/2003 sui lungo soggiornanti: "L'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità europea enunciato nel trattato europeo").


A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della fondazione a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS