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10.12.2010
 
Il trattamento prioritario dei ricorsi davanti alla CEDU
 
Fino ad allora i casi erano istruiti e giudicati principalmente per ordine cronologico. Ma questo modo di procedere, soprattutto a causa dell’aggravio di lavoro, ha impedito alla CEDU di trattare alcune violazioni, anche molto gravi, dopo molto tempo.

La CEDU ha quindi deciso di adottare una nuova politica, sancita dall’articolo 41 del suo Regolamento.

Secondo questo articolo, la CEDU tiene ora conto dell’importanza e dell’urgenza delle questioni sollevate per decidere l’ordine di trattazione dei ricorsi. La CEDU ha quindi definito i criteri di trattazione dei ricorsi.

Sono state quindi identificate le seguenti categorie:

1)   Casi urgenti, in particolare dove si lamenta il rischio per la vita o la salute del ricorrente, ovvero ove vi siano altre circostanze legate alla situazione personale o familiare del ricorrente, in particolare il benessere di minori e la richiesta di applicazione dell’articolo 39 del Regolamento;

2)   Casi che sollevano delle questioni suscettibili di avere un’incidenza sull’efficacia del sistema della Convenzione, in particolare i casi che pongano l’attenzione su un problema strutturale o su una situazione particolare che la CEDU non ha ancora avuto l’occasione di esaminare, procedura di sentenza pilota; ovvero casi che sollevino una questione importante di interesse generale, in particolare una questione grave suscettibile di avere delle ripercussioni sui sistemi giuridici interni o europei; casi interstatali;

3)   Casi in cui si lamentano la violazione degli articoli 2, 3, 4, o 5 §1 della Convenzione, indipendentemente dalla loro ripetitività, e che hanno dato luogo a minacce dirette per l’integrità fisica e la dignità della persona umana;

4)   Casi potenzialmente fondati nel merito per quanto riguarda gli altri articoli della Convenzione;

5)   Casi che sollevano questioni già trattate da un caso pilota, in pratica i casi ripetitivi;

6)   Casi che sollevano un problema quanto alla loro ammissibilità;

7)   Casi di comitato manifestamente inammissibili.

Secondo questo sistema un caso che appartenga a una categoria di importanza elevata sarà esaminato prima di un caso che appartenga invece ad una categoria di minore importanza, anche se i giudici, in Camera di consiglio o il Presidente della Sezione direttamente, possono decidere di indicare un diverso ordine di trattazione.

Nella pratica questo significa che per esempio un caso che riguardi una violazione dell’articolo 3 della Convenzione, che statuisce il divieto di tortura, appartenente alla terza categoria qui sopra indicata, sarà trattato prima di un caso che lamenti la violazione del diritto alla libertà di espressione, garantito dall’articolo 10 della Convenzione, appartenente alla quarta categoria.

Lo scopo di questo nuovo criterio di trattazione è quello di permettere che i casi più gravi vengano trattati più velocemente.

La CEDU si è impegnata a esaminare questa nuova politica di trattazione prioritaria. La CEDU teme tuttavia che questo nuovo criterio possa portare ad una minore trattazione dei casi, dato che di solito i casi più complessi esigono molto più tempo rispetto a quelli ad esempio considerati ripetitivi, dove esiste già una giurisprudenza consolidata a cui fare riferimento.

A mio avviso questo criterio è lodevole perché concentra le risorse disponibili della CEDU su casi di maggiore importanza e interesse. L’eventuale diminuzione nella trattazione annuale dei ricorsi a mio avviso non deve essere preso come un segnale negativo. Sarebbe invece auspicabile che gli Stati contraenti contribuiscano con maggiori mezzi e risorse per permettere alla CEDU di continuare nel suo importante lavoro di controllo sullo stato dei diritti fondamentali in Europa.

 

Fonte : Antonella Mascia